Ordinanza n. 464/1988

ORDINANZA N.464

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1982 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza 6 novembre 1982, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione disciplinare decorra <ancorché vi siano stati atti di procedura>: e ciò per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che, secondo l'ordinanza, tale disposizione crea inammissibili disparità di trattamento, in quanto il notaio, incolpato di violazioni che abbiano anche rilevanza penale (e, perciò, delle violazioni più gravi) a cagione dei tempi lunghi del processo penale e della sua pregiudizialità, evita il più delle volte l'irrogazione di una sanzione disciplinare, mentre il notaio che è incaduto nelle più lievi violazioni raramente può sfuggire alle conseguenze sanzionatorie disciplinari;

che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato;

che l'Avvocatura ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata anche in relazione a quanto già da tempo le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione ebbero a decidere in proposito.

Considerato che il giudicato cui fa cenno l'Avvocatura Generale risolve i contrasti della giurisprudenza ordinaria nell'ambito della interpretazione della legge notarile, mentre il Tribunale rimettente ha sollevato questione di incompatibilità dell'art. 146 della legge rispetto all'art. 3 della Costituzione;

che, pero, il profilo sollevato attiene manifestamente ad una situazione di fatto (i tempi lunghi del processo penale) che-fra l'altro-non può non avere carattere provvisorio, specie ove si consideri nella prospettiva del nuovo processo penale, su cui, perciò, non è consentito fondare un confronto di legittimità costituzionale, come questa Corte ha più volte avvertito.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), sollevata dal Tribunale di Roma, con ordinanza 6 novembre 1982, in riferimento all'art. 3 Cost.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14/04/88.