Ordinanza n.462 del 1988

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ORDINANZA N.462

 

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Pretore di Galatina, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 dell'anno 1981;

 

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

 

Ritenuto che il Pretore di Galatina, con l'ordinanza in epigrafe e in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 31 e 32 della Costituzione, ha sollevato:

 

a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) nella parte in cui, consentendo l'interruzione della gravidanza e il sacrificio del concepito, non prevede particolari interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, riverberandosi sulla salute fisica o psichica della donna, la inducono a sottoporsi all'interruzione volontaria della gravidanza;

 

b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della stessa legge nella parte in cui autorizza il medico di fiducia alla formazione del certificato per l'intervento per l'interruzione volontaria della gravidanza.

 

Considerato che il giudice a quo con l'eccezione sub a) richiede alla Corte un intervento additivo che eccede dai suoi poteri e, in ogni caso, non prospetta in qual modo tale intervento dovrebbe essere predisposto (cfr. sent. n. 350 del 1984);

 

che lo stesso giudice con l'eccezione sub b) censura il merito della scelta legislativa, essendo tale eccezione motivata nel senso che <l'accertamento dei presupposti> (per l'interruzione della gravidanza) , in quanto il .

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, promosse con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Galatina in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 31 e 32 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Ettore GALLO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 13 Aprile 1988.