Ordinanza n.455 del 1988

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ORDINANZA N.455

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1986 dal Tribunale di Palermo, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57/1a s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, terzo comma, 27, primo comma e 42, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) nella parte in cui non consente, a fronte del provvedimento di confisca a carico di persone sospettate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, che siano tutelati i diritti dei terzi incolpevoli;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione rivela gravi lacune, in quanto, anzi tutto, omette di indicare puntualmente la disposizione impugnata e fa riferimento genericamente alla legge n. 646 del 1982;

che l'ordinanza medesima, peraltro, pur richiedendo un intervento additivo, non precisa i limiti dell'intervento medesimo, tralasciando di indicare quali siano i <terzi incolpevoli>, i diritti dei quali occorrerebbe tutelare;

che, inoltre, non viene delineato il tipo di protezione che andrebbe riconosciuto ai terzi per conformare la legge n. 646 del 1982 ai principii costituzionali invocati;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) sollevata, in riferimento agli artt. 25, terzo comma, 27, primo comma e 42, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.