Sentenza n.450 del 1988

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SENTENZA N.450

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano, notificato il 17 aprile 1986, depositato in Cancelleria il 24 aprile successivo ed iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo di cui alle note del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. 137 del 26 febbraio 1986 e n. 119 del 15 marzo 1986 (Nulla osta di agibilità a complessi dilettantistici teatrali).

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi gli avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

Il ricorso deve essere accolto.

La Provincia autonoma di Bolzano é titolare di una competenza legislativa esclusiva in materia di <manifestazioni ed attività> artistiche a carattere locale secondo l'art. 8, n. 4, dello Statuto speciale, cui corrisponde, ai sensi dell'art. 16 del medesimo Statuto, una esclusiva competenza amministrativa nella stessa materia, trasferita senza restrizioni con d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, di attuazione dello Statuto. Tale competenza amministrativa concerne, come si desume dalla normativa statutaria, non solo le manifestazioni pubbliche, ma anche le attività, attività fra le quali devono ritenersi comprese quelle dei complessi artistici che si producono nel corso delle manifestazioni. Orbene - con il sollecitare le compagnie dilettantistiche operanti nella Provincia di Bolzano ad effettuare adempimenti per ottenere il nulla osta di agibilità e l'autorizzazione ad eventuali successive modifiche della composizione-il Commissario del Governo ha preteso esercitare analoga competenza nella stessa materia. Di qui la manifesta invasione della competenza provinciale da parte dello Stato, giacchè ad esso e particolarmente al Ministro del turismo e spettacolo (cui dovrebbero essere dirette le domande sollecitate) é riferibile l'attività denunciata (e cioé la sollecitazione) posta in essere dal Commissario del Governo.

Nè vale opporre, come fa il resistente, che il rilascio del nulla osta sarebbe manifestazione di competenza diversa, e cioé attinente all'accertamento della solidità economica dei complessi e alla verifica dell'osservanza da parte dei medesimi degli obblighi previdenziali.

Anzitutto, da un lato, si tratta di complessi dilettantistici non operanti a scopo di lucro (cfr. lo schema di istanza predisposto dal Ministero del Turismo e Spettacolo), complessi per i quali, dunque, non sussistono le ragioni che giustificano l'accertamento di solidità economica; dall'altro lato la verifica dell'osservanza degli obblighi previdenziali e demandata, (come si desume proprio dagli artt. 9 e 10 del d.l. 16 luglio 1947, n. 708, e 15 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420) direttamente all'E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo). In ogni caso, se l'accertamento é la verifica in parola dovessero ritenersi prescritti quale condizione per il rilascio del nulla osta, essi potrebbero ben essere posti in essere, a tal fine, dalla stessa Provincia di Bolzano nell'esercizio della competenza come sopra ad essa attribuita.

Per quanto concerne, infine, l'efficacia territoriale del nulla osta, é ovvio che la Provincia ha il potere di rilasciare nulla osta limitatamente al proprio territorio-vale a dire a enti operanti nella Provincia di Bolzano (cfr. del resto nota del Commissario del Governo 26 febbraio 1986) - ma é altrettanto ovvio che per il rilascio di nulla osta efficace per il suo territorio essa sola e competente (cfr. ora, espressamente, il n. 5 del comma aggiunto all'art. 2 del d.P.R. n. 691 del 1973, con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato rilasciare nulla-osta di agibilità complessi dilettantistici teatrali operanti nella Provincia di Bolzano ed autorizzare variazioni nella composizione di questi, ed in conseguenza annulla le note del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano 26 febbraio 1986 e 15 marzo 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.