SENTENZA N.447
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori Giudici:
Prof.
Francesco SAJA Presidente
Prof.
Giovanni CONSO
Prof.
Ettore GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof.
Giuseppe BORZELLINO
Dott.
Francesco GRECO
Prof.
Renato DELL'ANDRO
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Enzo
CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana
approvata il 21 febbraio 1978 e riapprovata il 26 aprile 1978, avente per
oggetto: <Abbandono dei diritti di credito di modico valore>, promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 maggio
1978, depositato in Cancelleria il 23 maggio successivo ed iscritto al n. 13
del Registro ricorsi 1978.
Udito
nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
udito
l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il
ricorrente.
Considerato in diritto
l.- Con il
ricorso di cui in epigrafe il Governo impugna una legge della Regione Toscana
riapprovata il 26 aprile 1978 (Abbandono dei diritti di credito di modico
valore), che prevede la possibilità per la Giunta regionale di
abbandonare, con deliberazione cumulativa, crediti di importo non superiore a
lire 2.500. Secondo il ricorrente la normativa impugnata sarebbe in violazione:
del principio di eguaglianza, in quanto si tratterebbe di normativa
ingiustificatamente difforme da quella dello Stato sull'annullamento dei propri
crediti; del principio di legalità delle pene (art. 25, comma secondo,
Cost.), applicabile anche alla fattispecie, principio rispetto al quale
risulterebbe incompatibile il potere assolutamente discrezionale ivi previsto,
di abbandono del credito; del principio di buon andamento dell'amministrazione
(art. 97 Cost.), in quanto si sarebbe trascurato di considerare il rilievo che
assume il carattere sanzionatorio dei crediti collegati a pena pecuniaria; del
principio di imparzialità (art. 97 Cost.), perchè
difetterebbe l'indicazione dei criteri in osservanza dei quali la Giunta
regionale dovrebbe deliberare l'abbandono del credito; del principio
fondamentale della legislazione dello Stato di irrinunziabilità
delle pretese collegate all'esercizio di un potere sanzionatorio (art. 117
Cost.).
Le
questioni non sono fondate.
2. - Non
sussiste la pretesa violazione del principio di eguaglianza. Il riconoscimento
stesso, infatti, di una competenza legislativa delle Regioni in date materie
comporta l'eventualità, legittima alla stregua del sistema
costituzionale, di una disciplina regionale delle stesse materie divergente da
quella nazionale, nei limiti, come é ovvio, segnati dall'art. 117 della
Costituzione per le Regioni a Statuto ordinario e dagli Statuti speciali per le
Regioni ad autonomia differenziata.
3. - La
normativa statale in materia di annullamento dei crediti di modico valore (l.
1o luglio 1955, n. 553) prevede la facoltà, che compete al Ministro e
agli Intendenti di Finanza (art. 1), di annullare i crediti di valore non
superiore a lire 500, quando siano di dubbia e difficile esazione. E' escluso
l'annullamento dei soli crediti derivanti dalle sanzioni penali della multa e
dell'ammenda (art. 4), oltrechè di quelli
d'imposta, per i quali rimangono ferme le relative norme di riscossione.
Possono, inoltre, essere annullati i crediti di importo superiore, quando siano
assolutamente inesigibili e previo parere favorevole dell'Avvocatura erariale
(ora dello Stato) quando il loro importo superi le lire l.200.000 e del
Consiglio di Stato, quando superi le lire 9.600.000 (art. 265 del r.d. 23
maggio 1924, n. 827, <Regolamento per l'esecuzione della legge
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita
generale dello Stato>, come modificato con d.P.R.
30 giugno 1972, n. 422).
Norme
particolari sono in vigore per l'annullamento dei debiti dei sottufficiali e
dei militari di truppa che abbiano lasciato il servizio senza diritto ad alcun
assegno a carico dello Stato (r.d. 10 febbraio 1927, n. 443; d.lgs. 21 aprile
1948, n. 715) e per i crediti di dubbia e difficile esazione
dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (d.P.R.
27 marzo 1952, n. 534).
Si
può escludere, in base a queste norme, l'esistenza di un principio della
legislazione dello Stato di non annullabilità dei crediti relativi a
sanzioni amministrative; un principio del genere sussiste solo per i crediti
relativi a sanzioni penali (multa ed ammenda) ai sensi dell'art. 4, l. n. 553
del 1955; e del resto le sanzioni amministrative, a differenza da quelle
penali, non si pongono come strumento di difesa dei valori essenziali del
sistema, come tali non misurabili sul terreno della convenienza economica, ma
vengono a costituire un momento ed un mezzo per la cura dei concreti interessi
pubblici affidati all'amministrazione.
4.- Quanto
ora detto conduce ad escludere la riferibilità della riserva di legge,
prevista dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione per le sanzioni
penali, alle sanzioni amministrative.
Non
può peraltro disconoscersi che anche rispetto alle sanzioni
amministrative ricorre l'esigenza della prefissione
ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere
relativo all'applicazione (o alla non applicazione) di esse, e ciò in
riferimento sia al principio di imparzialità (art. 97 della
Costituzione), espressamente invocato dal ricorrente, sia al principio di cui
all'art. 23 Cost., implicitamente invocato con il denunziare la mancata previsione,
ad opera della legge regionale, di criteri siffatti.
Ma
é innegabile che la normativa impugnata fornisce sufficienti indicazioni
anche ai fini ora indicati. Il limite quantitativo assai modico é
già, sotto questo profilo, una garanzia, ma, oltre a ciò, la
medesima ragion d'essere della norma, che é quella di evitare
all'amministrazione costi non proporzionati ai ricavi, contiene l'univoco
riferimento a una valutazione delle possibili difficoltà di esazione,
come criterio per deliberare l'abbandono del credito.
Nè
può ritenersi violato il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) per
la mancata considerazione della specifica funzione della sanzione
amministrativa. La deterrenza di una sanzione, infatti, non e l'unico modo con
il quale può assicurarsi l'efficienza di un comando amministrativo:
comunque tale deterrenza é male invocata per le sanzioni di modico
valore ed e inadeguata allo scopo nei casi di difficile esigibilità del
credito, vale a dire di verificata incapacità del debitore di adempiere
la relativa obbligazione o addirittura di inettitudine del suo patrimonio ad
essere utilmente aggredito in executivis.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della
Regione Toscana approvata il 21 febbraio 1978 e riapprovata il 26 aprile 1978
(Abbandono dei diritti di credito di modico valore), sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 25, comma secondo, 97 e 117 Cost., dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 25/03/88.
Francesco
SAJA, PRESIDENTE
Aldo
CORASANITI, REDATTORE
Depositata
in cancelleria il 14 Aprile 1988.