Sentenza n.441 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.441

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regio ne Umbria approvata il 9 dicembre 1976, riapprovata il 20 gennaio 1977, recante <Provvidenze a favore della industria ricettiva, pararicettiva e della ristorazione> e della legge della Regione Campania approvata il 26 luglio 1978, riapprovata il 25 settembre 1978 e comunicata il 28 settembre 1978, recante: <Legge regionale 19 novembre 1973, n. 22-Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia - Modifiche>, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 9 febbraio 1977 e il 17 ottobre 1978, depositati in Cancelleria il 16 febbraio 1977 e il 24 ottobre 1978 ed iscritti al n. 5 del registro ricorsi 1977 e al n. 30 del registro ricorsi 1978.

Visti gli atti di costituzione della Regione Umbria e della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Considerato in diritto

l. - I giudizi, stante l'analogia delle questioni trattate, possono essere riuniti.

2.-Il Presidente del Consiglio dei ministri propone questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della Regione Umbria approvata il 9 dicembre 1976 e riapprovata il 20 gennaio 1977, recante <Provvidenze a favore dell'industria ricettiva, pararicettiva e della ristorazione>, assumendo violati gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

La legge regionale invaderebbe le competenze dello Stato in materia di credito, prevedendo agevolazioni per l'industria turistica senza far salve le competenze statali in ordine alla determinazione dei tassi di interesse che gli istituti mutuanti debbono praticare.

Violerebbe, poi, i principi della legislazione statale in materia di credito agevolato per l'industria turistica, prevedendo facilitazioni non finalizzate alla realizzazione di nuove iniziati ve ma solo per l'ordinaria gestione di quelle in atto.

Il Presidente del Consiglio dei ministri propone poi questione di legittimità costituzionale in via principale nei confronti dell'art. 4 della legge della Regione Campania approvata il 26 luglio 1978 e riapprovata il 25 settembre 1978, recante <Legge regionale 19 novembre 1973, n. 22 - Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia. Modifiche>, per violazione del principio della legislazione statale e, dunque, mediatamente dell'art. 117 Cost., secondo cui le incentivazioni creditizie a favore delle imprese artigiane debbono essere finalizzate ad uno sviluppo produttivo e non possono invece concernere le operazioni di mero esercizio.

In entrambi i giudizi si sono costituite le Regioni. La Regione Umbria sottolinea il carattere limitato dell'intervento previsto dalla legge impugnata, da cui esulerebbe la determinazione del tasso di interesse dell'operazione creditizia complessiva; nega poi Si possa desumere un principio contrario alle agevolazioni del credito di esercizio dalla semplice mancanza nella legislazione statale di incentivazioni di questo tipo. Il ricorso dello Stato, inoltre, risulterebbe espressione di un indirizzo irragionevolmente difforme da quello seguito fino ad ora, non essendo state impugnate leggi di contenuto simile di altre Regioni e della medesima Regione Umbria.

La Regione Campania, rilevata l'ampiezza delle competenze regionali in materia di accesso al credito, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977, contesta che possano desumersi argomenti, in relazione alle agevolazioni creditizie in favore delle imprese artigiane e cooperative, dalla normativa statale concernente le piccole e medie imprese.

3.-Deve essere esclusa, innanzitutto, la violazione delle competenze statali in ordine alla determinazione del tasso di interesse praticato dagli istituti di credito ad opera della legge della Regione Umbria impugnata.

Questa legge non contiene alcuna norma in proposito; prevede - é vero - convenzioni fra Regione ed istituti di credito per la determinazione di modalità dell'operazione creditizia, ma lo stesso modello <convenzionale> prescelto esclude che le banche possano essere vincolate alle decisioni dell'amministrazione regionale. Le modalità dell'operazione creditizia <negoziabili> saranno allora solo quelle che non risultano riservate alla determinazione dei competenti organi statali.

4.-La legislazione statale in tema di agevolazioni creditizie prevede solo interventi per favorire nuovi investimenti e/o l'ammodernamento tecnologico e non per la semplice gestione degli impianti in opera; ciò é vero non solo con riferimento alle piccole, medie e grandi imprese (cfr. art. 3, legge 12 agosto 1977, n. 675; artt. 1 e 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46; artt. 9 e segg., legge 1° marzo 1986, n. 64, sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno; art. 1, legge 19 dicembre 1983, n. 696; art. 1 decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, etc.) e per il commercio (cfr. art. 2, legge 10 ottobre 1975> n. 517) ma anche in tema di credito artigiano (cfr. artt. 35 ss., legge 25 luglio 1952, n. 949; art. 1, legge 7 agosto 1971, n. 685; art. 2, legge 10 ottobre 1975, n. 524; art. 1, n. 3, decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge n. 350 del 1976; art. 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46; art. 30, legge 7 agosto 1982, n. 526, etc.), di credito a cooperative (art. 4, legge 27 febbraio 1985, n. 49) e di credito ad imprese che operano nel settore del turismo (artt. 13, ss., Legge 17 maggio 1983, n. 217).

Avuto riguardo alle necessarie ragioni di pubblico interesse che debbono giustificare l'impiego del pubblico denaro, può, dunque, desumersi da tale normativa un principio che esclude facilitazioni, a carico delle finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio.

Questo principio generale é derogato solo per il credito agricolo (art. 1, lett. d, legge 1° luglio 1977, n. 403), stanti le note difficoltà che attraversa il settore, e per interventi giustificati da motivi congiunturali, quando la stessa base produttiva può essere minacciata (cfr., ad es., le agevolazioni in deroga alla normativa vigente previste dall'art. 34, comma secondo, della legge 24 aprile 1980, n. 146).

La legge della Regione Umbria e l'art. 4 della legge della Regione Campania impugnate prevedono facilitazioni per il credito di mero esercizio, rispettivamente, in favore delle aziende ricettive, pararicettive e della ristorazione ed in favore delle aziende artigiane senza alcun collegamento con specifiche ragioni congiunturali. ciò e palese per la legge della Regione Campania, che rifinanzia e modifica in via permanente precedente normativa della medesima Regione. Neppure la legge della Regione Umbria, peraltro, evidenzia, nei criteri di concessione delle <provvidenze> (art. 5) e negli elementi che debbono essere indicati nella relazione tecnico-finanziaria da allegare alle domande (art. 4, lett. b), un riferimento a situazioni di crisi dovute a circostanze o cause specifiche e temporanee. La legge della Regione Umbria e l'art. 4 della legge della Regione Campania impugnati, dunque, poichè si discostano dai principi della legislazione statale nella materia, debbono esser dichiarati costituzionalmente illegittimi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Umbria approvata il 9 dicembre 1976 e riapprovata il 20 gennaio 1977, recante <Provvidenze a favore dell'industria ricettiva, pararicettiva e della ristorazione>;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Campania approvata il 26 luglio 1978 e riapprovata il 25 settembre 1978, recante <Legge regionale 19 novembre 1973, n. 22-Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia -. <Modifiche>.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.