Sentenza n.439 del 1988

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SENTENZA N.439

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1985 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Arcucci Umberto, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Considerato in diritto

l.-L'ordinanza della Corte dei Conti illustrata in narrativa sottopone a questa Corte il dubbio che l'art. 6, terzo comma, della l. 22 novembre 1962, n. 1646, subordinando la pensione di riversibilità del vedovo di pensionata della C.P.D.E.L. alla condizione che sia inabile al lavoro e vivesse a carico della moglie al momento del decesso di quest'ultima, violi - atteso che la stessa condizione non é prevista per la vedova di pensionato della C.P.D.E.L.-il principio della parità tra i coniugi derivante dagli artt. 3 e 29 Cost., nonchè il principio di eguaglianza tra vedovi di pensionate iscritte alla ripetuta Cassa e vedovi di pensionate statali, per i quali ultimi la previsione di detta condizione é stata caducata dalla sentenza costituzionale n. 214 del 1984.

2. - La censura é fondata.

La questione é in effetti del tutto analoga a quella risolta dalla summenzionata pronunzia di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui stabiliva che, per il con ferimento della pensione di riversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale, occorreva che il vedovo fosse inabile al lavoro e vivente a carico della moglie.

La Corte, richiamando le argomentazioni della precedente sentenza n. 6 del 1980, ha ritenuto tale disposizione in contrasto con il principio di eguaglianza tra i coniugi espresso negli artt. 3 e 29 Cost. ed estrinsecato sia nella legge 19 maggio 1975 n. 151, di riforma del diritto di famiglia, sia nella l. 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, il cui art. 11, in particolare, sancisce tale equiparazione ai fini pensionistici, con esclusione -per effetto della richiamata pronunzia n. 6 del 1980- di ogni limite temporale.

La medesima ratio decidendi può essere applicata-data la rilevata analogia delle questioni-anche per risolvere la presente, ove la disposizione impugnata, nel prevedere i censurati requisiti per il solo vedovo, ingiustificatamente istituisce una disparità di trattamento tra vedovi e vedove iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, nonchè tra vedovi di pensionate iscritte a tali Casse e vedovi di pensionate statali, con conseguente violazione dei parametri costituzionali invocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.