Sentenza n.419 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.419

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 5, del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all'art. 2 lett. a), della legge 7 giugno 1974 n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1983 dal Consiglio di Stato -Sezione VI giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. Audist ed altro contro la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ed altro, iscritta al n. 861 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Audist e dell'Istituto Centrale Banche e Banchieri s.p.a. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi gli avvocati Paolo Barile e Gustavo Visentini per la s.p.a. Audist e l'Istituto Centrale Banche e Banchieri s.p.a. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - La legge 7 giugno 1974, n. 216 con disposizioni relative al mercato mobiliare, all'art. 2 delegava il Governo ad emanare, tra le altre, disposizioni (lett. a) intese a disciplinare le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e conseguenti certificazioni nei confronti delle società con azioni quotate in borsa; compiti da affidarsi a società di revisione nei cui riguardi-attesa l'importanza della funzione - il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere e disciplinare l'idoneità tecnica e l'indipendenza.

A ciò si provvedeva con d.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 che all'art. 8 istituisce l'albo speciale delle menzionate società di revisione con i requisiti per ottenerne l'inserimento.

In particolare, per le società a responsabilità limitata o per azioni l'iscrizione all'albo resta consentito soltanto se i soci siano istituti di credito di diritto pubblico, ovvero banche di interesse nazionale ovvero, ancora, istituti che esercitano prevalentemente il credito a medio e lungo termine sull'intero territorio nazionale.

Queste ultime disposizioni (n. 5 dell'art. 8) vengono sospettate di illegittimità ex art. 3 Cost. dal Consiglio di Stato, nell'assunto che non sarebbe dato individuare la ratio di un trattamento preferenziale riservato alle istituzioni bancarie oggetto della norma <rispetto agli istituti erogatori di credito a breve>.

2. - La questione non é fondata.

Le peculiarità che contraddistinguono la revisione di impianti contabili - quali quelli indicati nella normativa di cui e cenno - con il connesso interesse alla chiarezza e precisione dei relativi bilanci ha determinato il legislatore a porre in essere gli opportuni criteri cautelativi, tali cioé da evitare rapporti di interconnessione tra attività di controllo e soggetti controllati.

A tali scopi, l'art. 3 del d.P.R. n. 136 del 1975 ha attuato un regime di incompatibilità tra soggetti personalmente legati da rapporti di parentela, affinità o lavoro. Pur tuttavia, non é sembrata bastevole-per i fini garantistici di indipendenza nel giudizio di revisione - la mera esclusione di soggetti sul piano personale e si é inteso estendere il connotato dell'obiettività alle istituzioni nella loro interezza.

In conseguenza con l'art. 8, n. 5 della legge, oggetto di impugnazione, si sono prescelte da un lato le istituzioni bancarie di diritto pubblico ovvero di interesse nazionale, organismi cioé prevalentemente indirizzati a fini di pubblica utilità e perciò ex se rivestiti, ad apprezzamento del legislatore, delle opportune caratteristiche di terzietà rispetto agli interessi in gioco.

Dall'altro, gli istituti esercitanti il credito a medio e lungo termine: tali cioé da assicurare, con i più pregnanti controlli cui sono assoggettati nonchè con la mobilità e rotazione del personale <sull'intero territorio nazionale>, dal rischio di ingerenze reciproche e di anomalie che il sistema di credito a breve puo-seppure in via d'ipotesi-provocare poichè ivi l'imprenditore é costantemente in relazione diretta con la banca erogatrice.

Nè la normativa in discorso contraddice con gli orientamenti comunitari, espressi in specifiche direttive i cui contenuti mirano sostanzialmente ad una omogeneizzazione istituzionale dei meccanismi creditizi, senza tuttavia escludere, nel determinare condizioni minime di principi comuni, disposizioni specifiche differenziate, rese necessarie per <compiti peculiari previsti dalle legislazioni nazionali> (cfr. direttiva 77/780 del 12 dicembre 1977).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 5 d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all'art. 2 lett. a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), sollevata dal Consiglio di Stato, in relazione all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.