Sentenza n.407 del 1988

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SENTENZA N.407

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 20 marzo 1978, depositato in cancelleria il 4 aprile successivo ed iscritto al n. 12 del registro 1978, per conflitto di attribuzione sollevato in relazione: a) alla delibera n. 1266 del 20 dicembre 1977 del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, con la quale la Regione ha deciso di avvalersi delle soprintendenze ai beni culturali per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di protezione delle bellezze naturali; b) alla nota n. 588 del gennaio 1978, inviata dall'Assessore all'urbanistica e all'edilizia della Regione Emilia Romagna alle soprintendenze per i beni culturali di Bologna e Ravenna e contenente gli indirizzi che le medesime soprintendenze dovevano adottare nell'esercizio delle suddette funzioni delegate alla Regione.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice relatore Antonio Baldassarre.

Considerato in diritto

l. -Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione a due atti della Regione Emilia Romagna, con i quali e stato deciso: a) di avvalersi delle soprintendenze ai beni ambientali ed architettonici per l'esercizio delle funzioni in materia di bellezze naturali, che sono state delegate alle regioni dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 (delibera consiliare n. 1266 del 20 dicembre 1977); b) la determinazione degli indirizzi per l'esercizio di tali funzioni, rivolti alle soprintendenze della regione (nota dell'assessore competente n. 588 del gennaio 1978).

Poichè, come s'é riferito in narrativa, presupposto comune a tutti i motivi del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che la Regione abbia inteso interferire, in vario modo, sull'attività di uffici statali (le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici) e, poichè tale presupposto appare errato, in quanto gli uffici ora menzionati non erano al momento uffici statali, il ricorso deve considerarsi inammissibile.

2. - L'art. 111 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito alle regioni gli uffici statali indicati in una tabella allegata allo stesso decreto. A1 n. 1 di tale tabella sono previste le <Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici>, il cui trasferimento ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 1978 (v. la prima nota di detta tabella e l'art. 137 del d.P.R. n. 616 del 1977).

Sebbene le <Sezioni delle bellezze naturali>, di cui parla il n. 1 della menzionata tabella, non trovassero precisa e formale corrispondenza nell'organizzazione statale, non si può negare, tuttavia, che le funzioni di protezione delle bellezze naturali erano svolte proprio dalle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici e che il ricordato art. 111 del d.P.R. n. 616 del 1977, unitamente al n. 1 della suddetta tabella, ha inteso trasferire alle regioni le strutture organizzative ed il personale che esercitavano, nell'amministrazione statale, le funzioni di protezione delle bellezze naturali, delegate alle regioni dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Questa interpretazione ha un preciso riscontro nella legge delega n. 382 del 1975 che, all'art. 1, primo comma, lettera c), ha previsto, contestualmente alla delega, il <trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari>; trasferimento che le ricordate disposizioni del d.P.R. n. 616 del 1977 hanno puntualmente eseguito.

Dal momento che la delibera consiliare impugnata fa espresso riferimento, per la propria operatività, alla data di decorrenza della delega (1o gennaio 1978) e dal momento che la nota assessorile é stata adottata nel corso del gennaio 1978, tali atti non erano evidentemente rivolti ad uffici che in quel momento erano ancora incardinati nell'organizzazione statale, ma erano diretti ad uffici divenuti ormai regionali. Nessuna lesione costituzionalmente rilevante può dunque derivare allo Stato da atti della Regione indirizzati ad uffici della stessa, seppur di provenienza statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, in riferimento agli artt. 121 e 127 della Costituzione, 107 del d.P.R. n. 616 del 1977 e agli artt. 6 e 36 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.