Sentenza n.405 del 1988

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SENTENZA N.405

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 265 del r.d. 25 luglio 1940, n. 1077 (<Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie>), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 (<Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto>) promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1980 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da D'Ambrogio Sebastiano conto l'Intendenza di Finanza di Palermo ed altro iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1981;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Considerato in diritto

l.-Oggetto della questione di legittimità costituzionale é l'art. 265, quinto comma, del R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 (<Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie>), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 (<Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto>), il quale prevede che al dipendente del lotto sospeso cautelarmente dal servizio, a seguito di ordine o di mandato di cattura, non spetti l'assegno alimentare di cui al quarto comma dello stesso articolo.

2. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., é fondata.

E' regola generale del rapporto di pubblico impiego quella secondo cui al dipendente sospeso cautelarmente dall'impiego spetti un assegno alimentare determinato in una certa misura (per i dipendenti statali in genere, v. art. 92 ultimo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957).

La ratio della norma consiste nel garantire comunque al dipendente un sussidio, che, secondo un'opinione pacifica, non ha natura retributiva essendo previsto per consentirgli di sopperire alle necessita sue e della famiglia.

Appare perciò ingiustificatamente discriminatorio che al personale delle ricevitorie del lotto, prima che ne fosse disposta l'immissione nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze (l. 9 agosto 1986, n. 494), l'assegno alimentare fosse previsto, dalla norma denunciata, solo per le ipotesi di sospensione cautelare in seguito a provvedimento disciplinare, mentre era esplicitamente escluso qualora, come nel caso oggetto del giudizio a quo, la sospensione cautelare fosse stata disposta a seguito di ordine o mandato di cattura.

La cennata discriminazione, rispetto a quanto previsto per gli altri impiegati pubblici e, nell'ambito della stessa categoria di impiegati, con riferimento al titolo in base al quale é disposta la sospensione, non può trovare giustificazione nella diversità di disciplina del personale in parola, rispetto a quella degli altri dipendenti pubblici. Difatti, la finalità propria dell'assegno alimentare, teste posta in evidenza, prescinde dallo status determinato dal contenuto della disciplina relativa a ciascuna carriera perchè si tratta di una provvidenza di carattere assistenziale che, una volta riconosciuta per i dipendenti pubblici in generale, non può essere esclusa con riferimento ad una sola categoria di essi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 265 del R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 (<Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie>), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 (<Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto>), nella parte in cui esclude dal diritto all'assegno alimentare, nella misura prevista dal quarto comma dello stesso articolo, il dipendente del servizio del lotto sospeso cautelarmente a seguito di ordine o di mandato di cattura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.