Sentenza n.401 del 1988

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SENTENZA N.401

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930 (<Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo dei vigili del fuoco>), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1987 dal T.A.R. della Calabria-Sezione di Reggio Calabria- sul ricorso proposto da Giordano Beniamino contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32/1a s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di costituzione di Giordano Beniamino nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

udito l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

l.-Il tribunale amministrativo regionale della Calabria ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1980 n. 930, nella parte in cui prevede che il requisito dell'età per l'assunzione nel Corpo dei vigili del fuoco degli idonei di un concorso già espletato alla data di entrata in vigore di detta legge, dovesse essere posseduto alla data del decreto di nomina.

Tale disposizione, secondo il giudice a quo, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra gli stessi idonei, nonchè rispetto ai candidati dei concorsi pubblici in generale, per i quali e previsto che il requisito in parola debba essere posseduto entro la data di presentazione della domanda, cioé entro un termine prefissato ed uguale per tutti, laddove la previsione contenuta nella norma censurata rimette all'amministrazione di assumere o non assumere gli idonei del precedente concorso, potendo essa stabilire arbitrariamente la data della loro nomina.

2. - La questione é fondata.

Il diritto che la norma denunciata attribuisce agli idonei di un precedente concorso ad essere assunti in via prioritaria, per coprire i posti disponibili nel Corpo dei vigili del fuoco, e dalla norma stessa, come esattamente evidenziato nell'ordinanza di rimessione, subordinato ad un potere arbitrario del l'amministrazione, laddove, per i concorsi pubblici in generale (art. 2 d.P.R. n. 3 del 1957) i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. La stessa norma impugnata, d'altronde, prevede che gli altri posti disponibili, dopo l'assunzione degli idonei del concorso precedente, vadano attribuiti ai vincitori di un concorso riservato ai vigili ausiliari, in possesso dei requisiti dell'età alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Le disposizioni citate sono chiaramente ispirate al principio - diretto ad assicurare la parità fra tutti gli aspiranti ai concorsi-secondo cui il requisito massimo dell'età debba essere posseduto entro un termine prefissato, prima ancora che i partecipanti siano singolarmente individuati.

La norma denunciata, avendo esteso il beneficio dell'assunzione agli idonei di un precedente concorso, avrebbe dovuto perciò attenersi al principio generale, indicando nella data fissata per la presentazione della do manda del concorso, cui essi avevano partecipato, il termine ultimo per il possesso del requisito dell'età.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1980 n. 930 (<Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo dei vigili del fuoco>) nella parte in cui prevede per gli idonei di un concorso, bandito in virtù di una precedente legge, che il requisito dell'età debba essere posseduto alla data della nomina, anzichè alla data stabilita per la presentazione della domanda al concorso cui avevano partecipato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.