Ordinanza n.392 del 1988

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ORDINANZA N.392

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1986 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/prima serie speciale dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel procedimento civile vertente tra Angela Pennone e Tommaso Gargano ed altra, il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui non prevede per il proprietario non conducente la possibilità-riconosciuta invece all'assicuratore-di fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di sinistro sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti in un incidente stradale;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, non consentendo al proprietario di fornire la prova della non veridicità di quanto dichiarato nel modulo di constatazione amichevole di incidente, gli impedirebbe di far valere in giudizio i propri diritti in violazione dell'art. 24 Cost. e determinerebbe inoltre, in contrasto con l'art. 3 Cost., una ingiustificata disparità di trattamento tra assicuratore e proprietario del veicolo, entrambi terzi, nella medesima posizione giuridica, rispetto al conducente;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che la facoltà riconosciuta all'assicuratore di fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di sinistro firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti nell'incidente ha la specifica finalità di consentire all'assicuratore stesso di difendersi da possibili frodi concordate a suo danno;

che, all'evidenza, siffatta esigenza di difesa nei confronti di eventuali accordi fraudolenti non ricorre con eguale intensità per il proprietario non conducente il veicolo, il quale ben può cautelarsi preventivamente con la scelta prudente del soggetto a cui eventualmente affidare la guida del veicolo di sua proprietà;

che pertanto la disposizione impugnata riflette le posizioni oggettivamente differenti dell'assicuratore e del proprietario e non é da considerare contrastante con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.;

che neppure può ritenersi violato l'art. 24 Cost., atteso che la sottoscrizione del modulo da parte dei conducenti integra gli estremi di una confessione stragiudiziale che, in caso di litisconsorzio, resta liberamente apprezzabile dal giudice e consente, in quest'ambito, lo svolgimento di attività difensiva ad opera del proprietario del veicolo;

che, per le suesposte ragioni, la questione di legittimità costituzionale proposta va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.