Ordinanza n.379 del 1988

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ORDINANZA N.379

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, del codice di procedura civile (Notificazione alle persone giuridiche), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1979 dalla Corte di appello di Palermo, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 dell'anno 1980.

Visto l'atto di costituzione di Di Marco Onofrio nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel giudizio di appello proposto da Onofrio Di Marco contro la s.p.a. Immobiliare Calatafimi avverso la sentenza 6 maggio 1978, con la quale il Tribunale di Palermo aveva dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dal Di Marco nei confronti della Immobiliare Calatafimi, a causa della nullità della notificazione della citazione alla convenuta, rimasta contumace, la Corte d'appello di Palermo ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della disposizione contenuta nell'art. 145, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non consente (secondo l'interpretazione del giudice a quo) che-contrariamente a quanto disposto per le persone fisiche-la notificazione alla persona giuridica possa essere ritualmente eseguita a mani del portiere dello stabile in cui la persona giuridica ha sede (e che naturalmente non sia addetto all'esclusivo servizio di questa, nel quale ultimo caso si rientrerebbe nella previsione dello stesso art. 145, primo comma, cit.);

che ad avviso del giudice rimettente la disposizione censurata istituirebbe una arbitraria ed irrazionale differenziazione -non giustificata da alcuna diversità intrinseca del rapporto di portierato-tra il regime delle notificazioni alle persone fisiche, per le quali la notificazione al portiere é ammessa dall'art. 139, terzo comma, c.p.c., e la disciplina delle notificazioni alle persone giuridiche, che non contempla tale possibilità;

che con ciò la norma denunciata renderebbe più difficile agire in giudizio contro le persone giuridiche e sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 24 Cost.;

che in data 21 giugno 1980 ha depositato atto di deduzioni nella cancelleria della Corte Onofrio Di Marco, parte del giudizio a quo, asserendo che la sua costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte e da considerare tempestiva perchè non gli é mai stata notificata l'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Palermo e conseguentemente non é mai iniziato nei suoi confronti il decorso del termine di costituzione risultante dal combinato disposto dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

che il Di Marco ha inoltre svolto argomentazioni adesive a quelle contenute nell'ordinanza di rinvio, sostenendo la fondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che la costituzione del Di Marco deve considerarsi tempestiva perchè la parte privata ha depositato nella cancelleria della Corte l'atto di costituzione il 21 giugno 1980 mentre l'ordinanza di rimessione gli era stata notificata soltanto due giorni prima;

che l'individuazione dei soggetti abilitati a ricevere le notificazioni in materia civile é il frutto di valutazioni discrezionali del legislatore il quale, tra una pluralità di soluzioni astrattamente possibili, sceglie quelle ritenute più idonee in ragione di numerosi fattori, tra i quali la natura dei destinatari, i luoghi in cui essi vivono e svolgono la loro attività, la natura delle loro relazioni sociali e familiari;

che non compete perciò alla Corte sindacare le valutazioni legislative sull'idoneità o meno di determinate persone a ricevere le notificazioni, salvo il caso in cui la scelta del legislatore sia del tutto priva di una ragionevole giustificazione;

che, sicuramente, questa ipotesi estrema non ricorre nella fattispecie condotta all'esame di questa Corte, dal momento che la disposizione denunciata, anche se interpretata nel senso indicato dal giudice a quo, e diretta ad assicurare il risultato concreto della notificazione alla persona giuridica, imponendo a tale fine, non irrazionalmente, che la notifica sia effettuata a mani di soggetti legati alla medesima da un rapporto qualificato;

che per queste ragioni la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.