SENTENZA N.372
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori Giudici:
Prof.
Francesco SAJA Presidente
Prof.
Giovanni CONSO
Prof.
Ettore GALLO
Prof.
Giuseppe BORZELLINO
Dott.
Francesco GRECO
Prof.
Renato DELL'ANDRO
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma,
seconda parte, del codice civile e degli artt. 9, 11 (come modificato dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689) e 112, quinto comma, del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 15 ottobre 1981 dal Tribunale di Pescara nel procedimento
civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e l'E.N.E.L. ed altro, iscritta al n. 784 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 75 dell'anno 1982;
2)
ordinanza emessa il 14 dicembre 1982 dal Pretore di Verona nel procedimento
civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Rotta Romeo, iscritta al n. 161 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219
dell'anno 1983;
3)
ordinanza emessa il 19 maggio 1983 dal Pretore di Siena nel procedimento civile
vertente tra l'I.N.A.I.L. e la ditta Saletti Oreste
ed altri, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984;
4)
ordinanza emessa il 26 aprile 1983 dal Pretore di Roma nel procedimento civile
vertente tra l'I.N.A.I.L. e Rossi Antonio, iscritta al n. 886 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67
dell'anno 1984;
5)
ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal Pretore di Trapani nel procedimento
civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Pantalena Giuseppe
ed altro, iscritta al n. 1027 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 bis dell'anno 1985;
6)
ordinanza emessa il 30 ottobre 1984 dal Pretore di Siena nel procedimento
civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.A. Emerson Electronics,
iscritta al n. 1339 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 125 bis dell'anno 1985;
7)
ordinanza emessa il 12 dicembre 1984 dal Tribunale di Nuoro nel procedimento
civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Mulas Mariano,
iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985.
Visti gli
atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Giorgi Antonio nonchè
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi gli
avv.ti Mario Lamanna per l'I.N.A.I.L. e Stefano Varvesi per Giorgi Antonio e gli Avvocati dello Stato Oscar
Fiumara e Luigi Siconolfi per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.- I
sette giudizi, instaurati con le ordinanze di rimessione (Tribunale Pescara: R.O. n. 784/81; Pretura Verona: R.O.
n. 161/83; Pretura Siena: R.O. nn.
565/83 e 1339/84; Pretura Roma: R.O. n. 886/83;
Pretura Trapani: R.O. n. 1027/84; Tribunale Nuoro: R.O. n. 298/85), possono essere riuniti e decisi con
un'unica sentenza in quanto prospettano questioni in parte identiche ed in
parte connesse.
1.1.- Il
Pretore di Roma (R.O. n. 886/83) ed il Tribunale di
Nuoro (R.O. n. 298/85) hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il quale prevede il termine
triennale di decadenza, decorrente dalla sentenza di non doversi procedere o
dalla data del decreto di archiviazione, emessi dal giudice penale nei
confronti del datore di lavoro, in assenza dell'I.N.A.I.L., per la
proposizione, in sede civile, a iniziativa degli <interessati>, tra cui,
secondo i giudici remittenti, anche l'I.N.A.I.L., dell'azione di accertamento
che il fatto addebitato al detto datore di lavoro costituisce reato e che e il
fondamento della prevista azione di responsabilità civile.
A parere
dei remittenti, risulterebbero violati gli artt. 3 e 24 Cost. per la
irrazionalità della normativa, posta in un contesto che configura il
diritto di regresso come situazione giuridica autonomamente tutelabile in sede
civile, e per la compressione del diritto di difesa dei titolari di tali
situazioni che non abbiano potuto partecipare al giudizio penale conclusosi con
i detti provvedimenti giudiziali.
l.2 - La
questione non é fondata.
Secondo
l'indirizzo giurisprudenziale, ormai costante, anche della Corte di cassazione,
l'I.N.A.I.L. non é da annoverarsi tra gli <interessati> che,
secondo la norma impugnata, nei casi in cui il giudice penale non abbia
proceduto a carico del datore di lavoro o dei suoi preposti o altri, per morte
dell'imputato, per amnistia, per prescrizione, per mancanza di indizi, ecc...,
entro tre anni dalla data dei relativi provvedimenti giudiziali, possono
proporre domanda al giudice civile per fare accertare incidenter
tantum che il fatto causativo dell'infortunio costituisce reato e che, quindi,
sussiste la responsabilità civile dei suddetti.
Invero, la
nozione di <interessati> é inserita in un contesto normativo che
disciplina la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti
dei lavoratori danneggiàti o dei suoi eredi,
mentre l'azione di regresso che l'I.N.A.I.L. promuove, ai sensi degli artt. 11
e 112 u.p. dello stesso d.P.R.
n. 1124 del 1965 ha una sua peculiarità ed autonomia. Essa é in
funzione delle finalità istituzionali dell'ente e tutela l'interesse
dell'I.N.A.I.L. al recupero delle somme pagate all'infortunato o ai suoi eredi
per indennità o per rendita, interesse che é di natura del tutto
diversa dall'interesse delle parti private.
L'autonomia
della detta azione che, peraltro, ha un termine di prescrizione proprio, trova
fondamento, oltre che nell'interesse pubblico gestito dall'ente assicuratore,
anche nella natura del credito fatto valere.
L'Istituto
può promuoverla direttamente, senza attendere l'inizio, da parte
dell'infortunato o dei suoi eredi, dell'azione di responsabilità per la
quale soltanto opera il termine di decadenza.
Vero
é che anche l'I.N.A.I.L. può giovarsi dell'accertamento, incidenter tantum, effettuato dal giudice civile del
fatto-reato e che é condizione dell'azione di responsabilità,
dato che la decisione, intervenuta in quella sede, a norma dell'art. 11 del d.P.R. n. 1124/65, é sufficiente a costituire
l'Istituto in credito verso la persona civilmente obbligata anche per le somme
pagate a titolo di indennità o di rendita; ma ciò non pregiudica
affatto l'autonomia dell'azione di regresso e, comunque, la eventuale inerzia
delle parti private non può assolutamente compromettere il diritto
dell'Istituto assicuratore.
2.-Il
Pretore di Pescara (R.O. n. 784/81), in un giudizio
promosso dall'I.N.A.I.L. per regresso contro un datore di lavoro ritenuto
penalmente responsabile, con sentenza divenuta definitiva, del fatto-reato che
aveva causato l'infortunio e per surroga contro l'E.N.E.L., committente dei
relativi lavori, il cui dipendente, pero, era stato assolto nella stessa sede
penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
2947, terzo comma, cod. civ. e dell'art. 112, quinto comma, u.p.,
del d.P.R. n. 1124/65, in riferimento agli artt. 3 e
24 Cost.
Il Pretore
di Trapani (R.O. n. 1027/84), in un giudizio promosso
dall'I.N.A.I.L. per regresso contro un datore di lavoro il cui preposto ai
lavori era stato condannato in sede penale, quale responsabile del fatto reato
causativo dell'infortunio, ha sollevato del pari questione di
legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, u.p., del d.P.R. n. 1124 del
1965, sempre in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
I giudici
remittenti sostengono che le norme censurate, facendo decorrere il termine di
prescrizione delle due azioni dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza penale di accertamento della responsabilità anche nei confronti
di soggetti rimasti estranei al relativo giudizio, violerebbero i richiamati
precetti costituzionali in quanto riservano identico trattamento a situazioni
diverse quali sono quelle in cui versano, rispettivamente, i suddetti soggetti
e quelli che hanno partecipato al processo penale in cui si é formato il
giudicato, con conseguente compressione del diritto di difesa dei primi.
2.1 - Le
questioni non sono fondate.
L'azione
di surroga é esperibile dall'I.N.A.I.L. nei confronti del terzo
responsabile del fatto-infortunio per ripetere quanto sia liquidato
all'assicurato o ai suoi eredi. Essa, pur disciplinata dall'art. 1916 cod.
civ., configura piùttosto una peculiare forma
di successione particolare nel diritto di credito, subentrando l'Ente nella
stessa posizione, sostanziale e processuale, in cui si sarebbe trovato
l'assicurato se avesse agito direttamente o succedendo a lui nel processo. La
surroga si realizza quando l'assicuratore comunica al terzo, responsabile,
l'avvenuto pagamento dell'indennizzo e manifesta la sua volontà di
avvalersi dell'azione concessagli dalla legge.
Non
deriva, quindi, dal contratto di assicurazione, al quale il terzo é del
tutto estraneo, per cui, in ispecie, per la
prescrizione non si applicano le norme sul contratto di assicurazione ma quelle
del codice civile (art. 2947 cod. civ.).
Il termine
di prescrizione e, di solito, quinquennale con possibilità di
applicazione dell'art. 2953 cod. civ. (prescrizione decennale dell'actio iudicati).
2.2 -
L'azione di regresso, invece, é esperibile dall'I.N.A.I.L. contro il
datore di lavoro responsabile del fatto da cui é derivato l'infortunio,
sia direttamente che indirettamente, per la colpa dei suoi preposti o del
dipendente.
E'
ritenuta come attuativa di un autonomo diritto dell'Ente derivante dal rapporto
assicurativo e ha per oggetto la ripetizione della indennità o della
rendita pagata.
E'
soggetta al termine prescrizionale dell'art. 112, quinto comma, u.p., d.P.R. n. 1124 del 1965
(tre anni).
2.3-Entrambe
le azioni hanno come presupposto l'accertamento della responsabilità
degli obbligati (terzo e datore di lavoro).
L'accertamento
può avvenire in sede penale.
Il
processo può terminare con sentenza di condanna del responsabile
penalmente.
Ora,
secondo quanto questa Corte ha già ritenuto (sentt.
nn. 102 del 1981, 118 del 1986)
il giudicato fa stato a favore dell'I.N.A.I.L. ma non fa stato contro il datore
di lavoro che non ha partecipato al processo penale per cause varie
(impedimento giuridico ecc...).
In tal
caso il giudice civile, incidenter tantum, può
effettuare il detto accertamento anche in maniera diversa dal giudice penale.
Egualmente
per l'Istituto assicuratore non fa stato il giudicato penale di assoluzione del
datore di lavoro o del terzo o il giudicato contenente limitazioni
pregiudizievoli del diritto di regresso o di surroga se non ha partecipato al
processo penale.
L'Istituto
può agire in regresso o in surroga e chiedere incidenter
tantum al giudice civile il relativo accertamento.
Peraltro,
le azioni in sede civile, secondo l'indirizzo giurisprudenziale anche della
Corte di cassazione, possono essere esperite automaticamente, salvo il
riscontro della pregiudizialità penale con tutte le conseguenze sul
corso del processo civile.
Egualmente
l'accertamento può essere chiesto dall'I.N.A.I.L. in sede civile e anche
nei casi in cui, in sua assenza dal processo (penale), il giudice abbia emesso
sentenza di non doversi procedere per cause varie (morte, prescrizione ecc...),
abbia concesso il perdono giudiziale o abbia emesso decreto di archiviazione.
Il termine
di prescrizione delle due azioni, surroga e regresso, secondo le norme
censurate, decorre dalla data dei provvedimenti giudiziali penali.
3.-I
principi affermati da questa Corte, siccome attengono alla esistenza del
diritto fatto valere, non trovano applicazione nella fattispecie, che riguarda
solo l'esercizio del diritto e il termine per effettuarlo.
Nè
sussiste la dedotta violazione degli invocati precetti costituzionali.
Invero,
é prevista uguale decorrenza del termine prescrizionale sia per coloro
che hanno partecipato al processo, sia per coloro che non vi hanno partecipato,
i quali, però, possono iniziare direttamente i relativi giudizi civili
senza attendere l'esito di quello penale, salvo, come si e detto, i possibili
provvedimenti che il giudice civile può emettere e che regolano il corso
del giudizio civile.
Inoltre,
la previsione dei termini di prescrizione e di decadenza é rimessa alla
discrezione del legislatore e la determinazione della loro durata, al fine di
non lasciare indeterminatamente pendenti e, quindi, incerte le situazioni
giuridiche, specie quelle che hanno, come nella materia degli infortuni sul
lavoro, profili pubblicistici per cui é maggiore l'esigenza di
stabilità.
Sussiste
anche la necessità di fissare un non lungo intervallo di tempo tra la
pronuncia in sede penale e l'inizio delle azioni civili collegate ai possibili
accertamenti effettuati in quella sede affinchè
sia anche possibile l'apprestamento delle difese in epoca non lontana dalla
commissione dell'illecito. E affinchè non
risulti violato il precetto dell'art. 24 Cost., occorre altresì che i
limiti temporali, e cioé il termine, non siano
tali da rendere, per la loro lunghezza, impossibile o vana la tutela dinanzi al
giudice del diritto preteso e ne sia, invece, garantita l'effettività.
Il che é nella specie, essendo i termini rispettivamente di cinque anni
per proporre l'azione di surroga e di tre anni per l'azione di regresso,
abbastanza lunghi e certamente congrui.
Le scelte
discrezionali del legislatore restano insindacabili nel giudizio di
legittimità costituzionale perchè non
concretano un mero arbitrio e non sono irragionevoli.
4. - Il
Pretore di Siena (R.O. nn.
565/83 e 1339/84) dubita della legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del
1965 che, dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1984, n. 689,
modificativa dell'art. 590 cod. pen., esclude, in
danno dell'I.N.A.I.L., l'azione di regresso anche nel caso in cui l'infortunato
abbia riportato lesioni gravi o gravissime cagionate per colpa non
riconducibile ad inosservanza di norme di prevenzione antinfortunistica, per
essere anche tali lesioni perseguibili solo a querela della persona offesa.
Secondo il remittente risulterebbe leso l'art. 3 Cost. per l'irrazionale
conseguenza di consentire l'esclusione del diritto di regresso in casi nei
quali la gravita delle lesioni ha prodotto conseguenze dannose di rilevante
entità sul piano patrimoniale e di conservarlo, invece, in casi nei
quali siffatte conseguenze sono meno significative solo perchè
ricollegabili ad un comportamento lesivo perseguibile di ufficiò in
quanto commesse in violazione delle norme di prevenzione antinfortunistica.
Il Pretore
di Verona (R.O. n. 161/83), rilevando che l'azione di
regresso dell'I.N.A.I.L. rimane esclusa nell'ipotesi in cui il giudice penale
ha prosciolto in dibattimento il datore di lavoro o un suo dipendente per
difetto di querela, con conseguente limitazione del potere del giudice civile
di qualificare il fatto come reato perseguibile a querela o di ufficiò,
non trattandosi di estinzione del reato per morte, amnistia o prescrizione,
dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per
violazione degli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 Cost., in quanto
l'Istituto non ha partecipato al processo penale e si e creata una
disparità di trattamento rispetto al prestatore di lavoro che può
costituirsi parte civile nel processo penale.
4.1 - Le
questioni non sono fondate.
Anche la
fattispecie sottoposta all'esame del Pretore di Verona trova la sua
regolamentazione nella nuova legge n. 689 del 1981 che ha esteso l'ambito della
necessita della querela per la perseguibilità delle lesioni cagionate
all'infortunato tranne che il fatto concreti una violazione delle norme
antinfortunistiche o di tutela dell'igiene sul lavoro.
Il
legislatore ha modificato indirettamente il precedente criterio di
differenziazione utilizzato per determinare l'effetto delle lesioni sulla
responsabilità civile del datore di lavoro anche ai fini dell'azione di
regresso spettante all'I.N.A.I.L.
Al
criterio della gravità delle lesioni e del danno fisico cagionato al
lavoratore ha sostituito quello della violazione delle norme di tutela
antinfortunistica e dell'igiene sul lavoro.
Appare,
però, indebolita la funzione espletata dalla precedente normativa di
incentivare il datore di lavoro, quale responsabile dell'organizzazione
aziendale, all'adozione di generiche misure di prevenzione, sebbene risulti,
invece, accentuata, nella sostanza, l'osservanza delle norme di tutela
antinfortunistica e dell'igiene sul lavoro perchè
sia la responsabilità civile del datore di lavoro che il regresso
dell'Istituto assicuratore sono legati alla detta tutela e conseguono anche a
fatti di lieve entità allorchè
importino violazione di dette norme. Allo stato, pero, risultano certamente
ridotti l'ambito del recupero dell'I.N.A.I.L. delle somme corrisposte
all'infortunato per indennità nei confronti del datore di lavoro e la
possibilità del lavoratore di ottenere dal datore di lavoro la
differenza dei danni conseguenti alla sua responsabilità civile
essendosi aumentato l'ambito di applicazione del quarto comma dell'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
In tale
situazione si rende necessario il contemperamento degli interessi, che é
compito precipuo del legislatore il quale ha il dovere di effettuarlo tutte le
volte che possano risultare violati precetti costituzionali ed, in particolare,
diversi da quelli invocati nella fattispecie.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2947,
terzo comma, cod. civ.; 10, quinto comma, 11 e 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dai
Tribunali di Pescara e di Nuoro e dai Pretori di Siena, di Roma, di Trapani e
di Verona con le ordinanze in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 23/03/88.
Francesco
SAJA, PRESIDENTE
Francesco
GRECO, REDATTORE
Depositata
in cancelleria il 31 Marzo 1988.