SENTENZA N.370
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori Giudici:
Prof.
Francesco SAJA Presidente
Prof.
Giovanni CONSO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof.
Giuseppe BORZELLINO
Dott.
Francesco GRECO
Prof.
Renato DELL'ANDRO
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni (Norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promossi con le seguenti
ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dal Pretore di Pizzo nel procedimento
penale a carico di Vavala Basilio ed altro, iscritta
al n. 845 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11/la s.s. dell'anno 1986;
2)
ordinanza emessa il 10 giugno 1986 dal Pretore di Mascalucia
nel procedimento penale a carico di Marletta
Giovanni, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57/1a s.s. dell'anno 1986;
3)
ordinanza emessa il 9 febbraio 1987 dal Pretore di Catania nel procedimento
penale a carico di Di Fede Antonino, iscritta al n.
150 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. l9/la s.s. dell'anno 1987;
4)
ordinanza emessa il 19 dicembre 1986 dal Pretore di Avola nel procedimento
penale a carico di Tarascio Sebastiano ed altri,
iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. l9/la s.s. dell'anno 1987.
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
udito
l'Avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
l.-Le ordinanze
in epigrafe propongono questioni identiche od analoghe: le stesse questioni
possono, pertanto, essere decise con unica sentenza.
2.-Il
primo problema che le citate ordinanze pongono, in riferimento all'art. 112
Cost., e quello relativo alla sospensione dell'azione penale di cui all'art. 22
della legge n. 47 del 1985.
Le
predette ordinanze ritengono, sulla base del collegamento tra il primo ed il secondo
comma del citato articolo 22, che la predetta sospensione debba protrarsi
almeno fino alla decisione del Tribunale amministrativo regionale.
A dire il
vero, la <lettera> del primo comma dell'art. 22 e tale da non poter far
dubitare della limitazione dell'ivi prevista sospensione del procedimento
penale al solo tempo necessario allo svolgimento del procedimento
amministrativo (non giurisdizionale) in sanatoria . Anzitutto, una sospensione
dell'azione penale tanto ampia da protrarsi per lo svolgimento di tutti o di
alcuni procedimenti giurisdizionali amministrativi sarebbe stata espressamente
specificata già nel primo comma; e non ci si sarebbe <rifugiati>,
linguisticamente, nell'indicazione del <genere> procedimenti
amministrativi ove si fosse voluto fare specifico riferimento anche ad alcuni
od a tutti i procedimenti giurisdizionali amministrativi.
Ma, di
più, nello stesso primo comma si precisa che <l'azione penale rimane
sospesa finchè non siano stati esauriti i
procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo>.
V'é
anzitutto da sottolineare che, nell'ambito della tesi alla quale si riportano
le ordinanze di rimessione, davvero ben pochi sostengono, di fronte agli ovvi
inconvenienti pratici che ne deriverebbero, che l'azione penale rimanga sospesa
fino all'esaurimento anche di tutte le fasi e gradi dei procedimenti
giurisdizionali instaurati a seguito del diniego di sanatoria; generalmente ci
si limita ad affermare che la sospensione dell'azione penale debba protrarsi
almeno fino alla decisione del T.A.R. Ma, ove s'acceda all'interpretazione qui
contrastata, e appunto questa limitazione che non risulta certamente ne dalla
lettera ne dalla ratio dell'articolo 22, tenuto conto
che la disposizione relativa alla fissazione d'ufficio dell'udienza dinanzi al
T.A.R. non e certo ne esplicita ne univoca determinazione dell'allargamento dei
termini di sospensione del processo penale fino all'esito di tutto intero o di
alcune <fasi> del procedimento amministrativo giurisdizionale eventualmente
instaurato. Ma (e si tratta di decisiva considerazione in ordine alla
<lettera> del primo comma dell'art. 22) nello stesso comma si chiarisce,
come s'é ora accennato, che i procedimenti amministrativi in sanatoria
sono quelli previsti <nel capo I della legge>: or non v'é chi non
riesca a controllare che nello stesso capo I si tratta solo e soltanto del
provvedimento (non giurisdizionale) amministrativo in sanatoria (oltre,
s'intende, alle norme sostanziali di disciplina ed alle sanzioni per la loro
violazione) e mai (se non nel secondo comma dell'art. 22, che é stato
<aggiunto>, fra l'altro, dal Senato) di procedimenti giurisdizionali
amministrativi.
Senonchè,
nelle ordinanze di rimessione si afferma che la <lettera> del secondo
comma dell'art. 22 sia in contrasto con l'interpretazione qui sostenuta:
é doveroso pertanto almeno accennare alla natura della sanatoria che, ai
sensi del terzo comma dell'art. 22 della legge in esame, estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti
e, conseguentemente, alle ragioni della sospensione dell'azione penale di cui
al primo comma dello stesso articolo.
Va,
intanto, premesso che la fattispecie penale estintiva di cui al capo I della
legge in discussione é nettamente diversa dalla fattispecie estintiva di
cui al capo quarto: mentre quest'ultima, ai sensi del secondo comma dell'art.
38, non necessariamente contiene il rilascio della concessione in sanatoria, la
prima, al contrario, non può non includere la concessione di cui
all'art. 13 della legge in esame. La fattispecie estintiva prevista dal capo
quarto contiene, per sintetizzare, la domanda di concessione in sanatoria, il
procedimento relativo, di cui agli artt. 31 e 35 ed infine il versamento
dell'integrale oblazione prevista dal secondo comma dell'art. 38. La
fattispecie prevista dal capo I della legge e che, ai sensi del terzo comma
dell'art. 22, estingue i reati contravvenzionali
urbanistici, deve, invece, necessariamente contenere, oltre alla richiesta ed
oltre al procedimento in sanatoria (che non a caso é, nella rubrica
dell'art. 13, definita <Accertamento in conformità>) ed oltre alla
dimostrazione dell'avvenuto versamento dell'oblazione, anche l'effetto,
già amministrativamente conseguito, del rilascio della concessione in
sanatoria. Mentre una stessa fattispecie, secondo le disposizioni di cui al
capo IV, risulta estintiva di reati e, di regola (escluse le ipotesi
d'insanabilità delle opere) contemporaneamente costitutiva del rilascio
della concessione <amministrativa> in sanatoria, nel capo I della legge
in esame é prevista una fattispecie costitutiva della concessione in sanatoria
(di cui all'art. 13) ed altra, diversa fattispecie estintiva (condizionata
dalla perfezione della prima) e contenente tutti gli elementi della prima oltre
all'effetto, già verificatosi, della medesima: insomma, l'effetto
estintivo dei reati di cui al terzo comma dell'art. 22 si produce solo e
soltanto allorchè é già stata
rilasciata la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge in
esame.
Tutto
ciò discende dalla natura dell'<accertamento in conformità>
(e della relativa sanatoria) ex art. 13, diversa da quella del procedimento in
sanatoria di cui all'art. 35: il primo, infatti, e non quest'ultimo, si
conclude positivamente soltanto allorchè si
accerti che, già nel momento in cui sono state realizzate, e, tuttora,
nel momento della domanda di cui allo stesso art. 13, le opere non si rivelano
contrastanti con gli strumenti urbanistici generali e di attuazione, pur
essendo state costruite nella mancanza od in difformità dalla
concessione od autorizzazione: la concessione in sanatoria di cui all'art. 13
accerta, pertanto, la natura solo <formale> e non <sostanziale>
dell'abuso edilizio.
Si noti
ancora che, già prima dell'entrata in vigore della legge in discussione,
in dottrina, si distingueva la sanatoria propria, da concedere alle opere,
abusive, conformi agli strumenti urbanistici in vigore al momento della loro
esecuzione e la sanatoria impropria, da concedere alle opere che soltanto nel
momento della concessione della stessa sanatoria, per un mutamento degli
strumenti urbanistici, non erano (più) in contrasto con i medesimi. Or
l'art. 13, primo comma, della legge in esame accoglie la sanatoria propria, non
quella impropria: <il responsabile dell'abuso può ottenere la
concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera, benchè
eseguita in assenza della concessione od autorizzazione, e conforme agli
strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con
quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento
della presentazione della domanda>. Ciò significa che l'accertamento
in sanatoria, di cui all'art. 13 della legge, riguarda anche, e soprattutto, la
conformità agli strumenti urbanistici delle opere realizzate, già
all'epoca della costruzione delle opere stesse. E' da sottolineare, pertanto,
la particolare natura della sanatoria ex art. 13 della legge in discussione:
tal sanatoria presuppone l'accertamento, a seguito di riesame <ora per
allora> dell'illiceità delle opere, l'intrinseca <giustizia>
sostanziale delle opere stesse (conformi agli strumenti urbanistici già
nel momento della loro costruzione) e vien concessa appunto a causa
dell'accertata inesistenza del danno urbanistico. La mancanza di tale danno
conduce, in conseguenza, anche all'estinzione del reato urbanistico. Ad una
estinzione, tuttavia, del tutto particolare; tant'é vero che, come si
dirà oltre, si comunica ai compartecipi. Il terzo comma dell'art. 22
adotta la formula <usuale>: <il rilascio in sanatoria estingue i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche
vigenti>; ma l'esame della particolare natura della sanatoria ex art. 13
mostra che l'intera fattispecie estintiva degli illeciti penali ha una
particolare natura, risolvendosi essa in un accertamento dell'inesistenza del
danno urbanistico, e cioé dell'inesistenza ex tunc dell'antigiuridicità sostanziale del fatto di
reato.
S'intende,
così, la ratio della sospensione dell'azione
penale di cui al primo comma dell'art. 22 della legge in discussione: poichè il rilascio della concessione in sanatoria
é l'ultimo elemento della fattispecie che produce l'estinzione dei reati
urbanistici, é davvero <inutile> far svolgere un'azione penale nel
momento stesso in cui viene posta in discussione, con l'illiceità
amministrativa, l'antigiuridicità penale (sostanziale) del reato, che
dovrà, nell'ipotesi di conclusione positiva del procedimento
amministrativo in sanatoria, esser dichiarato estinto. Ma s'intende anche che,
rifiutata la concessione in sanatoria, vien meno ogni motivo di deroga ad uno
dei principi fondamentali del sistema penalprocessualistico.
Il giudice penale non ha competenza <istituzionale> per compiere
l'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici; ma,
quand'anche si ritenga che lo stesso giudice abbia la dovuta competenza,
sarebbe sempre opportuna l'interruzione del processo, almeno al fine di evitare
difformità tra la decisione penale e quella dell'autorità
amministrativa. Concessa la sanatoria, il danno (che sempre é prodotto
dalle interruzioni delle vicende processuali) inerente al ritardato svolgimento
del processo (ritardata acquisizione delle prove ecc.; la celerità
processuale e già, per sè, un bene che
ogni sospensione del giudizio necessariamente lede) risulta ben
<compensato> dall'acquisizione, in sede penale, d'un atto amministrativo
che, per sua natura e per essere destinato dalla legge a completare la
fattispecie estintiva dei reati contravvenzionali,
consente la rapida conclusione del giudizio. Ma, nell'ipotesi di rigetto della
domanda di sanatoria, il bloccare ulteriormente le attività processuali
penali per tempi generalmente imprevedibili (quelli dovuti allo svolgimento
delle vertenze da risolversi in sede amministrativo- giurisdizionale) non solo
incrementerebbe il danno al quale s'é accennato ma rischierebbe di
renderlo irreversibile, senza, peraltro, alcuna garanzia sull'esito dei
procedimenti giurisdizionali, instaurati, ad libitum, da privati, spesso
interessati più al ritardo che all'accelerazione dei procedimenti
stessi. Ma, in più, il blocco delle attività processuali penali
<per lunghi tempi> non può non violare il principio di cui
all'art. 112 Cost., che, invece, la breve, necessaria sospensione dell'azione
penale, di cui al primo comma dell'art. 22, sicuramente non lede.
Deve,
dunque, ritenersi che, ai sensi dell'art. 22 della legge in esame, esaurito il
procedimento amministrativo in sanatoria, i due procedimenti giurisdizionali
(ove, s'intende, venga instaurato quello amministrativo) debbano proseguire
autonomamente. Sara cura dei privati e del giudice amministrativo accelerare, sulla
base dell'indicazione di cui all'art. 22, secondo comma, della legge 47 del
1985, il relativo giudizio in modo che quello penale possa concludersi con la
sentenza di non doversi procedere ove il contenzioso amministrativo si
concluda, prima e definitivamente, con la concessione dell'inizialmente
rifiutata sanatoria.
In ogni
caso, neppure al legislatore é consentito vulnerare il principio
costituzionale di cui all'art. 112 Cost.: pertanto, mentre la temporanea,
limitata sospensione dell'azione penale per i fini <razionali>, innanzi
precisati, non solleva alcun dubbio di costituzionalità, come s'é
già rilevato e come questa Corte ha più volte chiarito,
l'interpretazione dell'art. 22 della legge in esame proposta dai giudici a quibus, viola, certamente, il principio
dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.
E non
v'é dubbio che tra due interpretazioni d'una legge ordinaria dev'essere preferita quella che non solleva dubbi di
legittimità costituzionale.
A conforto
della tesi qui sostenuta valgono, ancora, due rilievi.
Il primo
attiene all'impossibilità di ravvisare, nella specie, una
<classica> pregiudiziale, quale configurata dalla tradizione dottrinale
od una pregiudiziale amministrativa (facoltativa) al giudizio penale ex art. 20
c.p.p. Sarebbe ravvisabile la <tipica>
relazione di pregiudizialità allorchè
l'inizio del procedimento penale fosse subordinato all'accertamento negativo di
corrispondenza delle opere realizzate alla normativa urbanistica, da parte
dell'autorità amministrativa. Ciò non avviene nella specie. Nè in questa sono ravvisabili i presupposti per
l'applicabilità dell'art. 20 c.p.p.
Il secondo
rilievo, connesso al primo: se il legislatore avesse inteso disporre una
pregiudiziale interamente devolutiva circa l'abusività delle opere realizzate
avrebbe certamente protratto (ed esplicitamente) i termini di sospensione
dell'azione penale fino all'esito definitivo del giudizio amministrativo. E, si
badi, la questione in esame non può non essere stata considerata, dal
legislatore, tenuto conto che il testo approvato dalla Camera dei deputati
faceva riferimento ai soli procedimenti di sanatoria e che, appunto perchè interpretati come quelli pendenti
esclusivamente dinanzi all'autorità amministrativa non giurisdizionale,
ha provocato l'inserimento del secondo comma dell'art. 22 da parte del Senato.
Restano,
dunque, la lettera del primo comma e la ratio di
tutto l'art. 22 a definitivamente confermare l'interpretazione
<restrittiva> in ordine alla sospensione dell'azione penale di cui al
primo comma dell'art. 22 della legge in esame ed a far ritenere che, appunto
per l'ipotesi d'instaurazione di procedimenti giurisdizionali amministrativi
sulla negata sanatoria, si sia inteso, con il secondo comma dello stesso
articolo, tenuto conto dell'autonoma prosecuzione del procedimento penale,
accelerare il primo procedimento, affinchè
l'eventuale provvedimento giurisdizionale amministrativo di concessione della
sanatoria non trovi già concluso il procedimento penale.
In base a
quanto sopra precisato, la sospensione del corso della prescrizione
indubbiamente opera, ai sensi dell'art. 59 c.p. (essendo la sospensione del
procedimento penale imposta da una particolare disposizione di legge) ma,
ovviamente, per il solo tempo della predetta sospensione e cioé
fino al termine del procedimento amministrativo (non giurisdizionale) in
sanatoria previsto dal capo I della legge in esame.
3.-La
seconda questione sollevata dalla citata ordinanza del Pretore di Pizzo attiene
all'assunta violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost.: si sostiene dal
giudice a quo che, vincolando il giudice penale all'esito d'un procedimento
amministrativo, l'art. 22, terzo comma, subordini il giudice penale ad altro
giudice e non alla legge.
La
questione va dichiarata ammissibile, essendo stata invocata, nel procedimento a
quo, l'applicazione del citato articolo 22 ed essendo stata chiesta la
sospensione del procedimento penale ai sensi dello stesso articolo.
Già
l'enunciazione dell'assunto di merito rivela la <fragilità> della
proposta questione: a voler seguire lo stesso assunto si dovrebbe giungere a
sostenere che tutte le volte in cui la legge impone al giudice penale
d'attenersi ad accertamenti extragiudiziali lo subordini non alla legge ma ad
altre autorità o ad altri giudici.
Nella specie,
va in ogni caso rilevato, non si tratta dell'accertamento dell'esistenza d'un
reato, che un giudice diverso da quello penale <svolgerebbe> ma
dell'accertamento d'una speciale causa d'estinzione.
Chi,
peraltro, sostenesse che l'accertamento della conformità delle opere
agli strumenti urbanistici vada demandata al giudice penale spoglierebbe
l'autorità amministrativa delle proprie istituzionali competenze.
D'altro
canto, l'art. 22 della legge in esame non può certamente essere letto,
come é stato efficacemente sottolineato, nel senso che l'autorità
amministrativa costituisca una specie di <filtro> di ciò che deve
assumere rilevanza nel procedimento penale: il giudice penale, oltre
all'accertamento sull'esistenza, in concreto, dell'intera fattispecie estintiva
prevista dal capo I della legge in discussione, conserva tutti i poteri che
l'ordinamento normalmente gli conferisce in ordine alla valutazione della
legittimità dell'atto amministrativo. E non si può dubitare che
la sanatoria ex art. 13 sia un atto amministrativo.
4.-Poiche, come si e chiarito, la sospensione del processo
penale ex art. 22, primo comma, della legge in discussione non può
prolungarsi <a tempo indeterminato>, come teme il Pretore di Pizzo, va
dichiarata non fondata la sollevata questione di costituzionalità del
precitato art. 22, in riferimento agli artt. 32 e 2 Cost. Non potendosi la
predetta sospensione protrarre <per lungo tempo>, non può neppure
compromettere i beni costituzionalmente tutelati dell'incolumità
pubblica e della salute pubblica, nelle ipotesi in cui si proceda per reati
violativi delle norme urbanistiche previsti da leggi (come la legge antisismica
n. 64 del 1974 od il Testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934)
diverse da quelle specificatamente <urbanistiche>.
5.-Ammissibile,
ma infondata nel merito, é la questione di costituzionalità
dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata dal Pretore di
Pizzo, in riferimento all'art. 3 Cost., secondo la quale il predetto art. 22
creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi ottiene la
concessione e chi, trovandosi nelle stesse condizioni (ex art. 13) non riesce a
fruirne per una differente valutazione della Pubblica Amministrazione.
Poichè
il Pretore di Pizzo riferisce che gli imputati nel procedimento a quo hanno
presentato regolare domanda di sanatoria, ex art. 13 della legge n. 47 del
1985, al competente Comune ed hanno invocato l'applicazione dell'art. 22 della
stesse legge, chiedendo la sospensione del procedimento penale, la proposta questione
deve ritenersi ammissibile.
La stessa
questione va dichiarata infondata nel merito, giacchè,
a parte il rilievo che sempre é data l'<astratta>
possibilità d'esser diversamente trattati da diverse autorità
amministrative o giurisdizionali, le decisioni amministrative in sanatoria, ed
in particolare il diniego di sanatoria ex art. 13, rimangono pur sempre
soggette alle revisioni, ossia ai giurisdizionali (e non) <rimedi>
legislativamente previsti.
6. -Data
la particolare natura, innanzi precisata, della sanatoria ex art. 13 della
legge n. 47 del 1985, deve ritenersi che la sospensione del processo penale e
l'estinzione del reato, chiesta da uno dei concorrenti giovi anche agli altri. Poichè la predetta sanatoria e concessa a seguito
dell'accertamento che mai si é prodotto un danno urbanistico e poichè l'estinzione del reato, conseguentemente,
é dovuta alla <constatazione> dell'inesistenza
dell'antigiuridicità sostanziale del fatto imputato, a prescindere,
pertanto, del tutto da valutazioni personali, sarebbe <irrazionale> che
un'estinzione determinata da tale <constatazione>, e cioé
da un dato che attiene all'oggettività lesiva del fatto, giovi ad uno e
non ad altro concorrente. Come la dottrina ha sottolineato, quel che viene in
rilievo, nella causa estintiva di cui all'art. 22 della legge in esame, non e
la posizione dei singoli ma la mancanza d'un disvalore oggettivo del fatto. Una
ragione in più, deve qui aggiungersi, per esaminare, particolarmente, le
ragioni, il fondamento ed i meccanismi operativi delle diverse cause
d'estinzione (la fattispecie estintiva di cui al capo I della legge n. 47 del
1985 e, come s'é già sottolineato, diversa da quella di cui al
capo IV della stessa legge) e per non includere (senza i dovuti approfondimenti
relativi alle singole cause) nel concetto generale di causa d'estinzione del
reato ipotesi tanto varie e produttive di effetti tanto diversi che la comune
c.d. <estinzione del reato> non vale certo a formalisticamente
unificare.
L'espressione
<il responsabile dell'abuso>, di cui all'art. 13, primo comma, va,
pertanto, interpretata come legittimazione di tutti i concorrenti, appunto
responsabili dell'abuso, a proporre la domanda in sanatoria prevista dallo
stesso articolo.
La
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28
febbraio 1985 n. 47, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di
Pizzo (questione secondo la quale lo stesso articolo determinerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento tra i diversi concorrenti nel
reato) va, dunque, dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione.
Tale
disparità, infatti, non esiste, in quanto della norma impugnata va data
l'interpretazione innanzi precisata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
dichiara
non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sollevata, in
riferimento all'art. 112 Cost. dai Pretori di Pizzo, con ordinanza del 23
ottobre 1985 (Reg. Ord. n. 845/1985) Mascalucia, con ordinanza del 10 giugno 1986 (Reg. Ord. n. 692/1986) Catania, con ordinanza del 9 febbraio
1987 (Reg. Ord. n. 150/1987) ed Avola, con ordinanza
del 19 dicembre 1986 (Reg. Ord. n. 151/1987);
dichiara
non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (nella parte in
cui non prevede che la sospensione del giudizio e l'estinzione del reato
possano applicarsi ai soggetti non legittimati a richiedere la concessione in
sanatoria ex art. 13 della stessa legge) sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., dal Pretore di Pizzo, con la preci tata ordinanza;
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22
della legge 28 febbraio 198S, n. 47 sollevate, in riferimento agli artt. 101,
32, 2 e 3 Cost., dal Pretore di Pizzo con la precitata ordinanza.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 23/03/88.
Francesco
SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO,
REDATTORE
Depositata
in cancelleria il 31 Marzo 1988.