Sentenza n.367 del 1988

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SENTENZA N.367

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 18 giugno 1977, n. 42 (<Norme interpretative dell'art. 13 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, riguardante il personale già dipendente da Centri sperimentali>), e dell'art. 13, primo comma, della legge della Regione siciliana 8 marzo 1971, n. 5 (<Abrogazione e modifiche di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione>), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 ottobre 1980 dal Pretore di Palermo nei procedimenti civili vertenti tra Santoro Gabriele e Colombo Paolo e l'E.S.P.I., iscritte ai nn. 14 e 15 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 dell'anno 198l.

Visti gli atti di costituzione di Santoro Gabriele e Colombo Paolo nonchè l'atto di intervento della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

udito l'avv. Antonino Sansone per la Regione Sicilia.

Considerato in diritto

l. - Il Pretore di Palermo, con due distinte ordinanze, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 18 giugno 1977, n. 42 (<Norme interpretative dell'art. 13 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, riguardante il personale già dipendente da centri sperimentali>), il quale dispone che il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, deve essere interpretato nel senso che il rapporto di lavoro del personale dei soppressi centri sperimentali per l'industria della cellulosa e delle fibre tessili di Palermo, per l'industria della pesca e dei prodotti del mare di Messina e per l'industria delle conserve alimentari e dei derivati agrumari di Palermo, immesso in un ruolo ad esaurimento dell'E.S.P.I., in relazione alla qualifica, al trattamento economico ed alla anzianità di servizio, continua ad essere regolato dai contratti collettivi di lavoro in vigore nei rispettivi centri sperimentali per le varie categorie di dipendenti.

Osserva il giudice a quo, che l'art. 14 dello Statuto della regione siciliana attribuisce fra l'altro alla potestà legislativa regionale esclusiva: la materia dell'industria e commercio, <salva la disciplina dei rapporti privati> (lett. d); l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali (lett. p); lo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della regione (lett. q) e che l'art. 17 stabilisce che la Regione, in sede di potestà legislativa concorrente, può emanare, per altre materie ivi elencate, leggi <entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, disponendo in particolare alla lett. f), che, in tema di legislazione sociale: rapporti di lavoro e previdenza sociale, debbano essere osservati <i limiti minimi stabiliti dalle leggi dello Stato>. La legge impugnata, invece, stabilendo quali contratti collettivi siano applicabili ai dipendenti dei disciolti centri passati all'E.S.P.I., ente pubblico economico, avrebbe regolato il trattamento economico dei medesimi, esorbitando dal citato art. 14 dello Statuto che non consente alla Regione di legiferare sul trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici e, in ogni caso, violando <i limiti e gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato> e cioé gli artt. 2067 e seg. c.c., che rimettono alle associazioni professionali dei soggetti del rapporto di lavoro la regolamentazione del medesimo.

Secondo le ordinanze di rinvio la norma denunciata contrasterebbe altresì con l'art. 3 Cost., perchè creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento economico fra gli originari dipendenti dell'E.S.P.I. e quelli in questo confluiti dai disciolti centri.

2. - Previa riunione dei due giudizi, in quanto le due ordinanze sollevano la medesima questione, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per irrilevanza, sollevata dalla Regione costituita in giudizio. Difatti l'asserita litispendenza, relativa al giudizio pendente dinanzi al giudice a quo, e l'asserita questione di difetto temporaneo di giurisdizione di questi, involgono indagini che non spettano al giudice della legittimità delle leggi, ma al giudice rimettente, il quale, peraltro, ha sul punto esaurientemente motivato circa la propria giurisdizione.

3.-Nel merito va rilevato, in primo luogo, che é inconferente il richiamo all'art. 17 dello Statuto regionale, perchè la materia disciplinata dalla norma censurata non attiene, come si assume, alla legislazione sociale, in quanto volta ad interpretare-come risulta dal titolo della legge-una precedente normativa di organizzazione, compresa nella legislazione esclusiva prevista dall'art. 14 dello Statuto e non soggetta, quindi, <ai limiti> indicati dall'art. 17 dello Statuto stesso, cui fa impropriamente riferimento l'ordinanza di rimessione.

Quanto all'art. 14 dello Statuto, non sussiste il denunciato contrasto, essendo palese che la materia oggetto della norma impugnata riguarda l'ordinamento degli uffici e degli enti (lett. p, art. 14 cit.) e lo stato giuridico ed economico degli impiegati della regione (lett. q, art. 14 cit.), in quanto sia i Centri disciolti che l'E.S.P.I. sono figure soggettive pubbliche istituite dalla regione.

Ebbene, se non viene posta in discussione la potestà della Regione di sciogliere uffici e sopprimere enti, facendone con fluire il personale in un ente di propria istituzione-come avvenuto con la legge regionale n. 5 del 1971, interpretata con quella n. 42 del 1977, oggetto dell'incidente di costituzionalità - non si vede come la Regione stessa non possa, in base alla medesima potestà esclusiva, disciplinare il trattamento economico dei dipendenti. Appare perciò del tutto naturale che la Regione, che può istituire o estinguere uffici ed enti, determinando addirittura, in questa seconda ipotesi, la cessazione del rapporto di impiego dei dipendenti, possa, nell'esercizio della stessa potestà esclusiva, disciplinare il contenuto di quel rapporto, che altrimenti non si vede da quale legge dovrebbe essere regolato.

4.-E' invece fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all 'art. 3 Cost.

Difatti la norma denunciata non può sottrarsi alla censura di irragionevolezza per l'ingiustificata disparità di trattamento che determina, una volta che il personale dei disciolti centri é stato immesso nell'E.S.P.I., ed una volta che, con la norma che a suo tempo dispose tale immissione (art. 13 legge n. 5 del 1971), e, a salvaguardia delle rispettive posizioni delle due categorie di personale (quello preesistente e quello confluito), é stato previsto che quello che veniva immesso nell'E.S.P.I. dovesse essere collocato in un ruolo ad esaurimento, come spesso avviene quando si disciplina la confluenza di personale in un Ente preesistente.

Basta considerare che, con la norma predetta, definita interpretativa, si é disposto, peraltro dopo ben sei anni dalla immissione nell'E.S.P.I, che il personale allora confluito in questo ente dovesse continuare a considerarsi disciplinato dai contratti collettivi che regolavano il relativo rapporto di impiego con i soppressi centri. Una norma del genere, come é stato esattamente posto in evidenza nell'ordinanza di rinvio, determina una ingiustificata discriminazione fra dipendenti che, a parte la collocazione in due ruoli differenti - per motivi che non riguardano il contenuto del rapporto, ma la salvaguardia delle posizioni di carriera- sono destinati a svolgere tutti le funzioni proprie del medesimo ente, onde, senza plausibile ragione, a prestazioni lavorative di medesima natura, corrisponderebbe un trattamento economico diversificato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 18 giugno 1977, n. 42 (<Norme interpretative dell'art. 13 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, riguardante il personale già dipendente da centri sperimentali>).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.