Ordinanza n.356 del 1988

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ORDINANZA N.356

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, settimo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Norme e compiti dell'ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11 ottobre 1984 dal Pretore di Firenze, iscritte ai nn. 639 e 640 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7/1 a S.S. dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con due ordinanze dell'11 ottobre 1984 (R.O. nn. 639 e 640/85), nei giudizi proposti rispettivamente da Maurri Monica e Maurri Camilla nei confronti dell'E.N.A.S.A.R.C.O., diretti ad ottenere la pensione di riversibilità ad esse negata per il raggiungimento della maggiore età siccome titolari di un reddito proprio, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, settimo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui preclude la pensione indiretta ai figli superstiti del lavoratore autonomo, agente di commercio o rappresentante, se maggiorenni universitari che abbiano un reddito proprio, senza quantificarne la misura, mentre consente ai figli maggiorenni senza reddito proprio di godere di detta pensione fino al termine del corso universitario e comunque fino al ventiseiesimo anno di età;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio, ha rilevato che le situazioni messe a raffronto sono diverse e che, comunque, la fissazione di un reddito determinato può essere desunta dal principio dettato, in via generale per altre situazioni analoghe, dall'art. 85, secondo comma del T.U. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, secondo cui il reddito deve essere quello minimo vitale che va identificato nel minimo imponibile;

considerato che, a parte la diversità delle situazioni dei figli maggiorenni con reddito e dei figli maggiorenni senza reddito proprio, questa Corte, nel dichiarare con la sentenza n. 145 del 1987, la illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973 n. 12 in quanto nega il diritto alla pensione di riversibilità ai figli maggiorenni inabili allorchè a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, ha affermato che non rientra nei poteri della Corte l'indicazione di un particolare limite reddituale e spetta, invece, al legislatore effettuare possibili scelte e che, comunque, gli interpreti possono ricavare dal sistema i criteri valutativi più idonei a meglio puntualizzare i dati essenziali della vivenza a carico e dello stato di bisogno;

che, pertanto, in applicazione dei surrichiamati principi, la questione proposta va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, settimo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con le ordinanze . . o in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.