Ordinanza n.354 del 1988

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ORDINANZA N.354

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria-), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1985 dal Pretore di Salerno, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Salerno, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ove ritenuto applicabile anche alle pensioni erogate dall'E.N.A.S.A.R.C.O., nella parte in cui prevede che la quota aggiuntiva fissa di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sia dovuta una sola volta ai titolari di più pensioni;

considerato che identica questione, prospettata con riferimento alla posizione di un soggetto titolare di una pensione a carico dell'E.N.A.S.A.R.C.O., é stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 349 del 1985, in quanto la perequazione ha la peculiare finalità di compensare il lavoratore delle conseguenze dell'accresciuto costo della vita, che non irrazionalmente viene considerato una sola volta onde determinare un unico aumento di quanto viene corrisposto a titolo di pensione;

che pertanto, la questione oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., dal Pretore di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.