Ordinanza n.351 del 1988

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ORDINANZA N.351

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1984 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 1251 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Roma, nel corso di un giudizio promosso da Parlato Salvatore contro l'I.N.P.S. per ottenere la pensione di invalidità pur essendo di età inferiore a quella per il pensionamento di vecchiaia e pur percependo un reddito di lavoro superiore ai limiti di legge, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 11 novembre 1983 n. 638 nella parte in cui dispone la sospensione o la non attribuzione della pensione di invalidità a coloro che si trovano nelle suddette condizioni;

che il giudice a quo ha messo in rilievo l'inesistenza di una ragionevole giustificazione del differente trattamento riservato dal legislatore al soggetto che ancora non ha compiuto l'età pensionabile ed al soggetto che tale età ha compiuto;

che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della questione per non avere il giudice a quo accertato la sussistenza dei requisiti cui e subordinata la con cessione della pensione di invalidità, il che avrebbe portato a riconoscere al ricorrente la pensione per un certo periodo di tempo precedente all'entrata in vigore della legge impugnata;

che nel merito ha rilevato la infondatezza della questione poichè le situazioni poste a confronto sono disomogenee ed il legislatore ha operato una scelta discrezionale favorendo, nei confronti dei soggetti meno anziani, i soggetti più anziani i quali versano in condizione di maggior bisogno a causa dell'età;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato che la questione attiene ad una normativa che risulta superata dalla legge 222 del 1984 per cui la disposizione censurata assume la valenza di una norma ponte destinata ad operare per un periodo di tempo circoscritto;

che, a seguito della nuova legge, sono stati unificati i trattamenti di pensione di invalidità e quelli di vecchiaia secondo una linea di tendenza alla progressiva unificazione dei regimi previdenziali nell'intento di una contrazione della spesa pubblica;

considerato che il legislatore può diversificare i trattamenti previdenziali ed assicurativi in relazione alla diversità delle situazioni in cui versano i beneficiari;

che tale diversità può ragionevolmente trovare fondamento in relazione all'età che, a sua volta, diversifica effettivamente le situazioni di bisogno e di disagio;

che la scelta del legislatore non e ne irrazionale ne arbitra ria in quanto a lui spetta la determinazione dei tempi e dei modi dei trattamenti previdenziali assicurativi in relazione alle disponibilità finanziarie, sempre che siano assicurate le esigenze di vita del lavoratore;

che la questione é, quindi, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.