Ordinanza n.349 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.349

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, ultimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1984 dal Pretore di Genova, iscritta al n. 955 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 335 dell'anno 1984.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Oretta Marsella nei confronti dell'I.N.P.S. che le aveva negato la pensione di invalidità nel presupposto della inesistenza del requisito contributivo, il Pretore di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, ultimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 nella parte in cui prevede che il requisito contributivo, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità possa perfezionarsi anche nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario solo per i coltivatori diretti, gli artigiani e i commercianti e non anche per i lavoratori dipendenti;

che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha eccepito l'infondatezza della questione in quanto la norma censurata é interpretata nel senso che, anche per i lavoratori dipendenti il requisito contributivo può essere perfezionato dopo la presentazione della domanda con spostamento della decorrenza della prestazione richiesta al momento del detto perfezionamento;

considerato che la dedotta disparità di trattamento non sussiste, in quanto difetta l'omogeneità delle situazioni poste a confronto;

che, invero, secondo anche l'orientamento giurisprudenziale espresso di recente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la limitazione, alle sole categorie di lavoratori indicate nella norma censurata, della possibilità che il requisito contributivo si perfezioni dopo la presentazione della domanda di pensione e nel corso del relativo procedimento risulta determinata esclusivamente dalle peculiarità degli ordinamenti previdenziali propri delle categorie medesime, a loro volta collegate alle specifiche modalità di prestazione del lavoro, sicchè identica possibilità appare estranea agli aspetti assicurativi propri del lavoro dipendente;

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.