SENTENZA N.332
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori Giudici:
Dott.
Francesco SAJA Presidente
Prof.
Giovanni CONSO
Prof.
Ettore GALLO
Prof.
Giuseppe BORZELLINO
Dott.
Francesco GRECO
Prof.
Renato DELL'ANDRO
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, primo comma, lett.
c), 7, 12, 15 e 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204
(Tutela delle lavoratrici madri), promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 25 marzo 1980 dal Pretore di Pistoia nel procedimento
civile vertente tra Marri Lucia e l'I.N.A.M.,
iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 173 dell'anno 1980;
2)
ordinanza emessa l'1 luglio 1983 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto
dal Ministero del Tesoro-Ufficio Liquidazioni contro Ferri Carmen, iscritta al
n. 11 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 109 dell'anno 1984;
3)
ordinanza emessa il 24 gennaio 1985 dalla Corte di Cassazione-Sezioni Unite Civili-sul ricorso proposto da l'Union
des Assurances de Paris contro il Ministero del Tesoro ed altra, iscritta al
n. 627 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visti gli
atti di costituzione dell'I.N.A.M. e di Ferri Carmen nonchè
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
uditi
l'avv. Franco Agostini per Ferri Carmen e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
l.-Le questioni
sollevate dalle ordinanze di rimessione riguardano tutte l'estensibilità
- per il periodo precedente ai più recenti e appositi interventi
legislativi - di alcune delle provvidenze previste dalla l. n. 1204 del 1971 ad
ipotesi diverse dalla maternità naturale: i relativi giudizi possono
pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2.l. - Il
Pretore di Pistoia, con l'ordinanza emessa il 25 marzo 1980 (r.o. n. 359/1980) ha impugnato il secondo comma dell'art.
17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Questa disposizione prevede che le
lavoratrici gestanti che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro (intercedente tra il secondo mese precedente la data del parto e il
compimento del terzo mese successivo a questo) si trovino sospese, assenti dal
lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, siano ammesse al godimento
dell'indennità giornaliera di maternità purchè
tra l'inizio della sospensione, della assenza o della disoccupazione e l'inizio
del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi più di sessanta
giorni. Aggiunge il comma impugnato che, ai fini del computo di quest'ultimo
termine, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia e ad infortunio
accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni
sociali.
Come
esposto in narrativa, nel caso sottoposto all'esame del giudice remittente,
alla data di inizio del periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice
ricorrente era assente dal lavoro: l'assenza era in corso da tempo, e si era
protratta per un periodo che, a quella data, risultava essere più ampio
di sessanta giorni. Una parte notevole-e comunque decisiva ai fini del computo
dei sessanta giorni - del periodo di assenza era dovuta al fatto che la
lavoratrice aveva fruito di una licenza straordinaria-prevista
dal contratto collettivo nazionale di categoria-per
provvedere alla cura e all'assistenza di una bambina che le era stata affidata
in preadozione.
Non
potendosi, ad avviso del giudice a quo, attribuire tale assenza - neppure in
via di interpretazione analogica o estensiva-a
malattia o infortunio, e non potendosi quindi dedurre dal termine di legge il
periodo di licenza straordinaria, alla lavoratrice, ai sensi della disposizione
impugnata, non poteva riconoscersi il diritto alla indennità giornaliera
relativa alla nuova maternità.
In
relazione a tali premesse lo stesso giudice formula il dubbio che l'art. 17,
secondo comma, limitando il diritto all'indennità di maternità
con l'escludere la possibilità di scomputo dai sessanta giorni
dell'assenza attribuibile ad affidamento preadottivo
di minore, confligga con gli artt. 3, 31 e 37 della
Costituzione in quanto non vi sarebbe plausibile ragione per un diverso trattamento-ai fini del calcolo del termine di legge e
delle relative deduzioni consentite-dell'assenza
necessaria per adempiere ai doveri connessi all'affidamento preadottivo
rispetto a quella dovuta a malattia od infortunio: tale affidamento infatti
costituirebbe l'esercizio di una facoltà inerente ai diritti garantiti
dalle richiamate norme costituzionali, posti a fondamento della stessa
previsione legislativa dell'istituto dell'indennità.
2.2. - La
questione é fondata.
Questa
Corte, con la sentenza
n. 106 del 1980 ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo il
secondo comma dell'art. 17 della legge n. 1204 del 1971, nella parte in cui non
escludeva dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio
del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non
retribuita di cui la lavoratrice gestante avesse fruito in seguito ad una
precedente maternità ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della
stessa legge. A tenore di tale sentenza detta assenza facoltativa, costituendo
l'esercizio di un diritto connesso alla speciale situazione della madre e
dell'infante nei primi anni di vita, non può essere assimilata alle altre
assenze di carattere volontario, estranee alle esigenze proprie della
maternità. Pertanto, la mancata considerazione di tale situazione ai
fini della esclusione del calcolo dell'assenza dai sessanta giorni <integra
indubbiamente una irrazionale discriminazione e penalizzazione per la
lavoratrice madre in palese contraddizione con le finalità perseguite
dall'art. 7 della stessa legge mediante l'istituto della astensione o assenza
facoltativa e confligge con i principi costituzionali
sia sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento
rispetto alle altre ipotesi in cui l'art. 17 riconosce il diritto
all'indennità di maternità, sia in relazione alla speciale
adeguata protezione che l'art. 37 vuole assicurata alla madre e al bambino>.
2.3.-Le
medesime considerazioni valgono a pieno titolo anche per il caso in cui la
mancata esclusione dal computo dei sessanta giorni si riferisca alle assenze
per la cura di un minore affidato in preadozione alla
lavoratrice, oltre che - come nel caso della sentenza n. 106 del
1980 - per la cura di un bambino da essa generato.
Infatti,
già con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della
legge n. 903 del 1977, la giurisprudenza prevalente aveva rilevato come
numerose disposizioni della legge n. 1204 del 1971 avessero di mira l'interesse
del bambino e solo in funzione di questo intervenissero nel regolamento del
rapporto di lavoro della madre; la stessa giurisprudenza poneva in rilievo,
d'altra parte, la somiglianza dei rapporti con l'infante per le madri naturali,
per quelle adottive e per quelle titolari di affidamento preadottivo,
tutte assumendo o dovendo assumere, agli occhi della legge, il ruolo di madre:
e ciò al di la della diversità delle opinioni relative alla
possibilità di operare, con lo strumento interpretativo, l'estensione
degli istituti previsti dalla legge stessa alle ipotesi diverse dalla
maternità naturale.
Successivamente,
la legge 9 dicembre 1977, n. 903 ha equiparato-ai
fini del conseguimento di quasi tutti i benefici previsti dalla legge n. 1204
del 1971 - le lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano
ottenuti in affidamento preadottivo alle lavoratrici
madri naturali (art. 6). Anche se irretroattiva-e
quindi non applicabile al caso oggetto del giudizio principale-la legge n. 903
del 1977 ha sottolineato in modo ancor più netto che le finalità
degli istituti realizzati dalla legge n. 1204 andavano soprattutto ravvisate
nella tutela dell'interesse del minore, a prescindere dal fatto che questi
fosse figlio generato o adottivo, o affidato in preadozione.
L'essenziale
rilievo di tale interesse, nel complessivo disegno risultante da queste due
leggi, é stato riconosciuto anche dalla sentenza n. 1 del
1987 di questa Corte, che ha messo in risalto il valore centrale del
rapporto madre-bambino, visto sotto il profilo della assidua partecipazione
della prima allo sviluppo fisico e psichico del secondo, sia questo da essa
generato, oppure adottato.
2.4. -
Ciò premesso, appaiono evidenti le ragioni che inducono a ritenere la
norma impugnata non rispettosa delle disposizioni costituzionali invocate.
Questa
norma infatti, irrazionalmente assimila alle ipotesi di assenza volontaria, non
connessa alle esigenze di assistenza e cura del minore, l'assenza di cui la
lavoratrice abbia fruito per accudire ad un bambino affidatole in preadozione. In questo modo sottopone tale assenza ad una
ingiustificata diversità di trattamento rispetto a quelle che, anche in
conseguenza della richiamata sentenza n. 106 del
1980 di questa Corte, la norma stessa esclude dal calcolo del periodo
massimo di sessanta giorni consentito per poter usufruire, in coincidenza con
l'astensione obbligatoria dal lavoro per nuova maternità, della relativa
indennità giornaliera. E ciò in contrasto con il principio
costituzionale di eguaglianza e le garanzie di tutela degli interessi del
minore, della famiglia e della maternità assicurate dagli artt. 31 e 37
Cost.
3.l.-La
questione sollevata dalla ordinanza della Corte di Cassazione 1o luglio 1983 (r.o. 11/1984) riguarda gli articoli 7 e 15 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, attribuendo alle lavoratrici madri
il diritto di assentarsi facoltativamente dal lavoro, con la relativa
indennità, non contemplano anche le lavoratrici alle quali il bambino
sia stato affidato provvisoriamente ai sensi dell'art. 314/6 c.c.
Ad avviso
della Suprema Corte, confortato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, la
provvidenza in questione - per il periodo anteriore all'entrata in vigore della
l. n. 903 del 1977, nel quale ricade il caso oggetto del giudizio principale -
potrebbe, con procedimento interpretativo logico-sistematico, ritenersi
assicurata anche alle lavoratrici adottive o affidatarie in preadozione,
ma non potrebbe estendersi, con il solo ausilio ermeneutico, anche alle
lavoratrici titolari di affidamento provvisorio ex art. 314/6 c.c., attesa la
particolare funzione di quest'ultimo; ne, d'altra parte, il caso controverso
potrebbe trovare soluzione facendo applicazione dell'art. 80 della l. 4 maggio
1983, n. 184, che ha espressamente riconosciuto questo beneficio a favore dei
soggetti affidatari, trattandosi palesemente di una disciplina priva di
efficacia retroattiva.
Di
conseguenza, il giudice remittente prospetta, d'ufficio, il dubbio che la norma
impugnata sia costituzionalmente illegittima, in quanto, nel disciplinare un
istituto volto a provvedere alla diretta tutela del bambino in un periodo in
cui ha particolare bisogno di cura materiale ed affettiva, assoggetta-nella
medesima situazione di necessita- i minori affidati ai sensi dell'art. 314/6
c.c. ad un trattamento deteriore rispetto ai figli naturali od adottivi,
negando solo ad essi la possibilità di avvalersi di una adeguata
presenza ed assistenza della lavoratrice affidataria, impossibilitata- a
differenza delle madri naturali od adottive-ad
assentarsi facoltativamente dal lavoro, percependo la relativa
indennità. E ciò in violazione non solo del principio di
eguaglianza, ma anche delle norme costituzionali che prescrivono che si
provveda al mantenimento, istruzione ed educazione del minore anche nel caso di
incapacità dei genitori (art. 30), che assicurano la tutela
dell'infanzia e della famiglia (art. 31) e che stabiliscono che le condizioni
di lavoro della donna debbono consentirle di svolgere la sua essenziale
funzione familiare ed assicurare al bambino una adeguata protezione (art. 37).
3.2.-L'art.
314/6 c.c.-introdotto con la legge sull'adozione n.
431 del 1967-dispone che il Tribunale, nel caso di segnalazione o di rapporto
su situazioni di abbandono dei bambini, può ordinare il ricovero del
minore in istituto idoneo e disporre ogni altro opportuno provvedimento
temporaneo nell'interesse di costui, ivi compresa, occorrendo, la sospensione
della potestà dei genitori.
In sede di
attuazione, il ricovero é stato disposto soprattutto presso famiglie: e
la prassi é stata recepita dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 che,
all'art. 2, privilegia l'affidamento familiare rispetto al ricovero in istituti
di assistenza, considerato come ipotesi limite, ove difetti la
possibilità dell'affidamento alle famiglie.
La
dottrina e la giurisprudenza hanno sottolineato il carattere temporaneo
dell'affidamento provvisorio di cui all'art. 314/6 c.c. e la sua funzione
essenzialmente cautelare. L'ordinanza di rimessione mette in luce la
sostanziale diversità di tale affidamento rispetto a quello preadottivo: a differenza di quest'ultimo, infatti, esso
prescinde dalla dichiarazione di adottabilità, non instaura una fase prodromica della adozione, non attribuisce un nuovo
<status> al bambino e neppure ne anticipa durevolmente gli effetti.
Ciò
premesso, non vi é dubbio che l'istituto dell'affidamento provvisorio
abbia svolto-al di la di ogni discussione sul modo in
cui in concreto vi si é fatto ricorso-in misura crescente una sua
peculiare funzione sino ad indurre il legislatore a dare ad esso una rinnovata
e organica disciplina con la legge n. 184 del 1983.
Nell'affidamento
provvisorio assume infatti predominante rilievo la situazione concreta del
bambino che si trova in una condizione-sia pur transitoria- di abbandono, cui
corrispondono, per l'affidatario, particolari doveri di cura e di assistenza,
indipendentemente dagli sviluppi che l'affidamento potrà assumere in
funzione della costituzione di un rapporto preadottivo.
La transitorietà della situazione e la incertezza dei suoi esiti, anzichè attenuare, accrescono le esigenze di
protezione del minore.
L'affidamento
provvisorio determina perciò in ogni caso tra il minore medesimo e il
soggetto affidatario un rapporto degno di tutela, tanto che, secondo un
consistente orientamento giurisprudenziale, il periodo di affidamento
provvisorio sarebbe cumulabile col periodo di affidamento preadottivo
ai fini del computo della durata di quest'ultimo.
Da tali
considerazioni, e dalla ricordata tendenza della legislazione e della
giurisprudenza di questa Corte ad attribuire, sulla scorta di chiari indirizzi
costituzionali, rilievo crescente e centrale alla tutela dell'interesse
dell'infante, discende l'evidente inammissibilità, alla luce delle norme
costituzionali invocate, della diversa considerazione dell'interesse del
bambino in relazione al suo status giuridico, nonchè
l'impossibilita di ritenere che la provvisorietà dell'affidamento possa
giustificare la esclusione della operatività di istituti che-consentendo
una maggiore presenza e attenzione del soggetto affidatario-sono volti
essenzialmente, quando non esclusivamente, ad agevolare il processo di sviluppo
anche relazionale ed affettivo del bambino, soprattutto in situazioni
particolarmente delicate, quale e quella dell'affidamento provvisorio.
Ciò,
del resto, é stato riconosciuto dallo stesso legislatore che, con l'art.
80 della ripetuta legge 4 maggio 1983, n. 184, ha esteso ai soggetti affidatari
(madre o padre) le misure previste dagli artt. 6 e 7 della legge n. 903 del
1977 e quindi i benefici di cui agli artt. 4, 7 e 15 della legge n. 1204 del
197l.
La
questione sollevata dall'ordinanza della Corte di Cassazione é fondata.
La
pronunzia di incostituzionalità, anche se l'incidente riguarda l'intero
art. 7, deve pero essere limitata al primo comma di detto articolo, in quanto
oggetto del giudizio principale é la richiesta della lavoratrice di
vedersi riconosciuto soltanto il diritto alla astensione facoltativa di cui a
tale comma e non il diritto alla assenza per la malattia del bambino di cui al
successivo secondo comma: la questione relativa a quest'ultimo e pertanto
inammissibile.
Tenendo
altresì conto della specificità dell'affidamento provvisorio
rispetto alla filiazione naturale per quanto attiene al periodo entro il quale
e possibile avvalersi dell'assenza facoltativa, il primo comma dell'art. 7
della legge n. 1204 del 1971 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella
parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice madre ad assentarsi
facoltativamente dal lavoro spetti altresì alla lavoratrice cui sia
stato affidato provvisoriamente un bambino ai sensi dell'art. 314/6 c.c. entro
un anno dall'effettivo ingresso di lui nella famiglia affidataria.
Nella
medesima dichiarazione di illegittimità costituzionale é
coinvolto pure l'art. 15, secondo comma, impugnato, poichè
dalla estensione alle lavoratrici titolari di affidamento provvisorio del
diritto di cui all'art. 7, primo comma, consegue automaticamente l'estensione,
a favore delle medesime, del connesso diritto all'indennità giornaliera.
4.l.
-Considerazioni in buona parte analoghe a quelle svolte relativamente alle
questioni sopra esaminate, inducono a ritenere fondata anche la questione di
costituzionalità sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con l'ordinanza emessa il 24 gennaio 1985 (r.o.
627/1985).
Fondati
debbono infatti essere ritenuti i dubbi sulla costituzionalità dell'art.
4, primo comma, lett. c) e dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204
nella parte in cui non riconoscono alla lavoratrice affidataria in preadozione il diritto all'astensione obbligatoria dal
lavoro e alla corresponsione, in caso di dimissioni presentate durante tale
periodo, delle indennità dovute nel caso di licenziamento: diritti che
le norme impugnate prevedono solo a favore della madre naturale.
Come
afferma il giudice remittente, una volta escluso che si possano estendere in
via interpretativa alle lavoratrici adottive o affidatarie in preadozione gli istituti disciplinati dalle citate norme,
queste risultano chiaramente confliggenti con gli
artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione.
Va
peraltro precisato che la questione, nei limiti della sua rilevanza, deve
essere circoscritta, nonostante i ripetuti e con giunti riferimenti
dell'ordinanza di rimessione all'adozione, alla sola ipotesi dell'affidamento preadottivo.
4.2. -Per
quanto specificatamente riguarda l'astensione obbligatoria, prevista dall'art.
4, primo comma, lett. c), va ribadito che essa-secondo la ricordata
giurisprudenza di questa Corte (sent. 1/1987)-oltre ad essere volta a tutelare
la salute della donna nel periodo immediatamente successivo al parto, considera
e protegge anche il rapporto che, in tale periodo, necessariamente si svolge
tra madre e figlio, anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale
ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del
bambino. Questa natura dell'istituto dell'astensione obbligatoria post partum, già rilevata dalla giurisprudenza ordinaria
ante cedente alla l. n. 903 del 1977, ha trovato ulteriore conferma nell'art. 6
di quest'ultima, che ha attribuito il diritto di avvalersene anche alle
lavoratrici adottive o affidatarie in preadozione -
con soluzioni che si riferiscono alla particolarità del rapporto
adottivo o preadottivo -nell'attuazione
della ricordata tendenza alla equiparazione, in vista dell'interesse del
bambino, del rapporto di adozione, e quindi dell'affidamento preadottivo prodromico
dell'adozione, alla filiazione naturale.
In
relazione a tali premesse, é evidente il difetto di razionalità
del diverso trattamento che l'art. 4, primo comma, lett. c) - per il periodo
antecedente alla legge n. 903 del 1977 - riserva ai bambini affidati in preadozione rispetto ai figli naturali, privando i primi
della assidua presenza materna (o paterna) in un momento decisivo per lo
sviluppo della loro personalità, garantita invece, in analoga
situazione, ai secondi.
Ne
consegue la incostituzionalità della norma impugnata non solo con
riferimento all'art. 3 Cost., ma anche, per le stesse ragioni enunziate sub 3.2. a proposito della
incostituzionalità dell'art. 7, primo comma, della stessa legge, degli
artt. 30, 31 e 37 della Costituzione.
L'art. 4,
primo comma, lett. c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 deve essere
perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non
prevede che l'istituto della astensione obbligatoria e della relativa
indennità giornaliera sia esteso all'affidamento preadottivo.
In ordine
alla operatività dell'istituto e ai relativi termini, la
specificità della situazione connessa all'affidamento preadottivo richiede che concerna i tre mesi successivi
all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.
4.2. -
L'art. 12 della legge n. 1204 del 1971 stabilisce che la lavoratrice che ha
presentato dimissioni volontarie durante il periodo per cui e previsto, a norma
del precedente art. 2, il divieto di licenziamento, ha diritto alla
indennità prevista da disposizioni di legge o contrattuali per il caso
di licenziamento.
L'art. 2
dispone - al primo comma - che le lavoratrici non possono essere licenziate
dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4 della legge stessa, nonchè fino al compimento di un anno di età
del bambino (divieto che non si applica nei casi previsti dal terzo comma dello
stesso articolo).
L'art. 12
tende a contenere-in caso di dimissioni volontarie della lavoratrice madre-il danno che le deriverebbe dalla scelta di lasciare
il posto di lavoro per occuparsi esclusivamente del bambino, assicurandole, in
tal caso, lo stesso trattamento di fine rapporto previsto per il licenziamento.
Dalle
ragioni già esposte e dalle conseguenze che se ne sono tratte in ordine
alla estensione dell'istituto dell'assenza obbligatoria alle lavoratrici
affidatarie in preadozione, discende altresì
la illegittimità costituzionale dell'art. 12, nella parte in cui non
prevede per queste ultime il diritto all'indennità di fine rapporto nel
caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui-a norma
dell'art. 2-e vietato il licenziamento. Le stesse ragioni di tutela del posto
di lavoro della madre durante il periodo corrispondente alle fasi iniziali del
rapporto col bambino debbono valere, infatti, sia nel caso di filiazione
naturale, sia in quello di affidamento preadottivo,
e, di conseguenza, identica disciplina, sotto il profilo economico, deve essere
prevista nel caso in cui la madre intenda dimettersi, nel corso di tale
periodo, per meglio accudire al minore. Adattando altresì alla
particolarità delle situazioni relative al rapporto preadottivo
il riferimento all 'art. 2, l'art . 12 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte
in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di
dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenzia
mento, le indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali
in caso di licenziamento, sia riconosciuto anche alla lavoratrice affidataria
in preadozione che abbia presentato le dimissioni
entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1)
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella
parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente
antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il
periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori
affidatile in preadozione;
2)
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 7, primo comma e 15
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non prevedono che il
diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla
relativa indennità spetti altresì, per il primo anno
dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale
sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 c.c.;
3)
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett.
c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non prevede che le
lavoratrici affidatarie in preadozione possano
avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi
all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;
4)
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della
lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante
il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le
indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il
caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie
entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;
5)
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sollevata
dalla Corte di Cassazione con ordinanza dell'1 luglio 1983 con riferimento agli
artt. 3, primo comma, 30, primo, secondo e terzo comma, 31 e 37, primo comma,
della Costituzione (r.o. 11/1984).
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 11/03/88.
Francesco
SAJA, PRESIDENTE
Ugo
SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata
in cancelleria il 24 Marzo 1988.