Sentenza n.330 del 1988

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SENTENZA N.330

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 12 agosto 1937, n. 1757 (Revoca del divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati), convertito in legge 16 giugno 1938, n. 1207, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1985 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra la F.I.B. C.I.S.L. ed altri e la Cassa di Risparmio di Venezia, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa l'1 luglio 1985 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti da F.A.B.I. ed altri contro la Cassa di Risparmio di Vigevano e dalla Cassa di Risparmio di Vigevano contro F.A.B.I. ed altri, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione della F.I.B - C.I.S.L. ed altri e delle Casse di Risparmio di Venezia e Vigevano;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

uditi l'avv. Giuseppe Suppiej per la F.I.B. - C.I.S.L. ed altri e l'avv. Lucio Moscarini per le Casse di Risparmio di Venezia e Vigevano.

Considerato in diritto

l. -Le ordinanze del Pretore di Venezia e della Corte di Cassazione, indicate in epigrafe, pongono questioni analoghe: pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2.-Le autorità remittenti lamentano che la disposizione impugnata, assoggettando la regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle Casse di Risparmio al preventivo nulla-osta del competente organo di vigilanza, violi: l'art. 39 Cost., perchè consente l'ingerenza della pubblica autorità nella formazione della volontà contrattuale, così comprimendo indebitamente l'autonomia sindacale; l'art. 36 Cost., perchè impone che il trattamento minimo a tutela del lavoratore, assicurato dal contratto collettivo, sia determinato non dal solo confronto tra le parti sociali, ma anche dall'intervento di un atto autoritativo esterno, volto a diversa finalità; l'art. 3 Cost., perchè introduce una disparità di trattamento in danno dei dipendenti e delle associazioni sindacali delle Casse di Risparmio, rispetto agli altri dipendenti e alle altre associazioni sindacali operanti nel settore del credito, o in diversi settori produttivi, la cui attività contrattuale collettiva non e assoggettata al medesimo nulla-osta.

3. -L'eccezione di rilevanza della questione prospettata dalla difesa della Cassa di Risparmio di Venezia deve essere rigettata poichè presuppone una valutazione dell'influenza della pronuncia di questa Corte sulle possibili modalità di risoluzione del giudizio di merito, riservata alla esclusiva competenza del giudice a quo.

4. - La questione é fondata.

La censurata previsione del nulla-osta dell'organo di vigilanza appare infatti intimamente connessa con l'instaurazione e con la logica dell'ordinamento corporativo.

Introdotta-al pari di analoghe norme concernenti sia altri istituti di credito, sia l'intera categoria degli enti pubblici economici-contestualmente alla revoca del divieto di inquadramento sindacale degli enti interessati, tale previsione era intesa ad istituire una forma di ingerenza ab externo dell'autorità amministrativa sul risultato dell'attività negoziale delle parti, con lo scopo di garantire che i relativi contratti collettivi fossero compatibili, oltre che con i fini dei menzionati enti, anche, e soprattutto, con le generali direttive politiche ed economiche del governo. La disposizione in oggetto rimaneva perciò del tutto estranea al controllo sull'attività creditizia, assicurato, dalla legge bancaria n. 636 del 1938, mediante diverse e specifiche misure.

A sostegno, non solo della perdurante vigenza della norma impugnata-che, affermata, come nel caso, pur in presenza di contrastanti indirizzi, dalle autorità rimettenti, e problema che esula dalla competenza di questa Corte - ma della stessa legittimità costituzionale della norma medesima, si osserva, dalla difesa delle Casse di Risparmio, che il criticato nulla- osta-una volta soppresso l'ordinamento corporativo ed entrata in vigore la Costituzione repubblicana-avrebbe assunto quale compito esclusivo, quello della verifica del regolare esercizio del credito da parte delle stesse Casse (ed enti equiparati) che, come s'é detto, in origine non aveva.

Tale assunto non può pero essere condiviso, atteso che, anche nel momento attuale, l'attività di controllo della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito, continuando ad essere regolata, nella sostanza e per quanto qui interessa, dalla ricordata legislazione bancaria pre-costituzionale, si traduce in interventi incidenti sulle attività istituzionali degli enti ed estranei alla materia dei rapporti con il personale.

Di conseguenza, risulta evidente che la norma oggetto della presente questione, consentendo all'autorità amministrativa (oggi, alla Banca d'Italia) di condizionare il libero esplicarsi della volontà negoziale delle parti sindacali, senza essere finalizzata alla tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti, si pone in stridente contrasto con la garanzia dell'autonomia contrattuale collettiva e della più generale libertà sindacale, garantite dall'art. 39 Cost.

L'accertata illegittimità costituzionale, sotto questo profilo, della disposizione impugnata comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, formulate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 R.D.L. 12 agosto 1937, n. 1757 (Revoca del divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati) convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1207.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.