Ordinanza n.326 del 1988

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ORDINANZA N.326

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1985 dal Tribunale di Rieti, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima s.s. dell'anno 1986;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come modificato dall'art. 1, ult. comma, l. 31 luglio 1984, n. 400 nelle parti in cui non consentono l'applicazione delle misure alternative ai reati oggi di competenza pretorile e pendenti dinanzi al Tribunale solo perchè commessi in data antecedente il 29 novembre 1984, ne la consentono quando, a seguito del giudizio, l'originaria fattispecie, contestata nella forma aggravata, assuma la forma semplice per la esclusione dell'aggravante o per il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 268 del 1986, ha dichiarato non fondata identica questione;

che non vengono addotti nuovi argomenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come modificato dall'art. 1 ultimo comma della legge 31 luglio 1984, n. 400, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.