Ordinanza n.324 del 1988

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ORDINANZA N.324

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza abituale e dell'art. 109, primo capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1985 dal Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Firenze, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina relativa alla dichiarazione di <delinquenza abituale> nonchè dell'art. 109, primo cpv., c.p., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., rilevando che:

a) la <disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza abituale> sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede la ultrattività nel tempo della qualificazione di pericolosità che si esprime nella dichiarazione stessa, nonchè nella parte in cui prevede una durata senza limiti di tempo dei vari e gravi effetti che ad essa conseguono.

b) L'art. 109, primo cpv., c.p. sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di abitualità può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena.

Considerato che a seguito dell'emanazione dell'ordinanza é entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, con la quale é stata introdotta una nuova disciplina in tema di accertamento della pericolosità ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza;

che occorre quindi che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.