Ordinanza n.322 del 1988

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ORDINANZA N.322

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), in relazione all'art. 48 del codice penale e all'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1984 dal Pretore di Grumello Del Monte, iscritta al n. 1291 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 bis dell'anno 1985;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Grumello del Monte, con ordinanza 2 maggio 1984, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, co. 13, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 (codice della strada), modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974 n. 62, con riferimento agli art.li 3 e 27 Cost.;

che nella specie si trattava di conducente di un pulmino adibito al trasporto di alunni: il quale conducente, pur essendo in possesso di patente di guida, era pero sprovvisto del <certificato di abilitazione professionale> richiesto dalla legge per la guida di tali veicoli, in particolare per quelli adibiti al trasporto di scolari;

che ad avviso del Pretore-essendo il contenuto della prova, per il conseguimento del certificato, limitato all'apprendimento di nozioni che presuppongono ed integrano quelle ben più importanti acquisite con l'abilitazione alla guida, sarebbe irrazionale punire con la stessa pena chi guida senza patente e chi, la patente avendo conseguita, é soltanto sprovvisto del certificato di abilitazione professionale;

che tale irrazionalità sarebbe tanto più evidente quando si consideri che l'art. 348 cod. pen. prevede la pena alternativa della sola multa per chi esercita abusivamente una professione, per la quale é richiesta una speciale abilitazione dello Stato, mentre a chi guida senza il certificato di abilitazione professionale é riservata una pena congiunta di arresto ed ammenda;

che altrettanto dovrebbe dirsi in relazione all'art. 26 l. 6 giugno 1974 n. 298 che punisce chi esercita l'autotrasporto di cose per conto terzi, senza essere iscritto all'albo nazionale dei trasportatori , con le pene di cui all'art. 348 cod. pen.;

che, per tal modo, non venendo rispettato il principio di proporzionalità fra la pena ed il disvalore dell'illecito, anche l'art. 27 Cost. resterebbe pregiudicato nella finalizzazione della pena alla risocializzazione del reo;

che é intervenuto nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della sollevata questione.

Considerato innanzitutto che, nella nuova formulazione, conseguente alle modifiche apportate dalla l. 14 febbraio 1974 n. 62, il comma impugnato dell'art. 80 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 dev'essere rettificato, non essendo più il tredicesimo bensì l'undicesimo quello che contiene la disposizione nei cui confronti é stato sollevato il dubbio d'illegittimità costituzionale;

che non sembra del tutto ininfluente il contenuto della prova previsto dal D.M. 3 ottobre 1979 ai fini della valutazione della razionalità della comminazione della stessa pena per colui che guidi senza avere sostenuto quella prova e conseguito il certificato di abilitazione professionale, e colui che guidi senza patente;

che, infatti, a parte la conoscenza che si pretende sulla legislazione nazionale applicabile al trasporto di persone, dove sono previste precise prescrizioni di comportamento indispensabili per la sicurezza dei trasporti, la prova esige anche la conoscenza della responsabilità che il conducente assume nel trasporto dei viaggiatori;

che tutte tali nozioni, unite alle altre elencate dal decreto, rappresentano requisiti indispensabili ad una professionalità che pone nelle mani del guidatore in una sola volta la vita di numerose persone trasportate, e particolarmente quella degli scolari che, a causa dell'inesperienza propria della giovanissima età, richiedono nel trasportatore coscienza scrupolosa della particolare responsabilità che si assume;

che, perciò, non può essere ritenuta irrazionale la disposizione che sottopone il guidatore sprovvisto del certificato di abilitazione professionale alla stessa pena comminata per la guida senza patente: e non senza ragione, del resto, questo certificato di abilitazione professionale, così chiamato per allineamento terminologico alla legislazione internazionale, era definito, in realtà, dalla interna normativa-come la stessa ordinanza di rimessione ricorda-<patente di guida ad uso pubblico>;

che, esclusa l'irrazionalità, il resto é prerogativa del legislatore che non può essere in questa sede censurata: e, d'altra parte, non appare convincente il confronto con la mancata iscrizione all'albo per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi, trattandosi di situazione diversa, questa sì semmai paragonabile all'esercizio di professione abusiva per mancata iscrizione all'albo professionale e, perciò, punita con la stessa pena;

che, in effetti, altro é il conseguimento di un'abilitazione (esame di patente, esame di stato, esame abilitativo), e altro l'iscrizione all'albo professionale, giacchè quest'ultimo presuppone l'abilitazione ma con essa non s'identifica;

che quanto sopra supera altresì il riferimento all'art. 27 Cost., anche a prescindere dalla ripetuta giurisprudenza di questa Corte che limita l'operatività del terzo co. dell'art. 27 Cost. alla fase esecutiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, co. 13 (rectius 11) d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 (codice della strada) cosi come modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata dal Pretore di Grumello del Monte con ordinanza 2 maggio 1984, in riferimento agli art.li 3 e 27 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.