Ordinanza n.320 del 1988

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ORDINANZA N.320

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30, lett. G, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1983 dal Pretore di Mondovì, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30, lett. G, della legge 6 giugno 1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose), sostenendo che, dalle norme denunciate, in combinato disposto, deriva che la stessa sanzione penale e prevista sia per il trasporto abusivo svolto professionalmente senza licenza sia per il trasporto occasionale, su veicoli ad uso privato, di cose non destinate all'uso esclusivo del proprietario del mezzo, mentre il trasporto occasionale di cose che servano all'uso esclusivo del proprietario non integra gli estremi del reato (art. 30 lett. C);

che in tal modo, secondo il Pretore, le prime due condotte, pur essendo sostanzialmente diverse tra loro, sono irrazionalmente equiparate ai fini della pena e che, reciprocamente, per quanto concerne il trasporto occasionale, si avrebbero due condotte identiche irrazionalmente discriminate sulla base della mera circostanza che il trasporto occasionale avvenga per conto terzi o per uso esclusivo del proprietario.

Considerato che appare invece palesemente ragionevole che il legislatore, onde evitare fraudolenti aggiramenti delle norme sul trasporto professionale, abbia penalmente sanzionato anche il cd. trasporto occasionale di cose altrui, graduando peraltro la sanzione entro ampi minimi e massimi;

che parimenti nell'ambito di queste finalità, nessuna arbitrarietà può riscontrarsi nella distinzione fra trasporto occasionale di cose proprie e trasporto occasionale di cose altrui.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30, lett. G, della legge 6 giugno 1974, n. 298, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.