Ordinanza n.319 del 1988

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ORDINANZA N.319

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1985 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 maggio 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non consentono <all'imputato di un reato che non rientra nella competenza pretorile per il solo fatto che é commesso a mezzo stampa, il ricorso allo speciale procedimento di cui all'art. 77 della Legge n. 689/81>;

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che la questione é stata sollevata in seguito ad un'istanza proposta dalla difesa quando già era stato dichiarato aperto il dibattimento, senza che alcuno degli imputati avesse in precedenza richiesto l'applicazione dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e che, potendo l'applicazione di tale articolo essere richiesta soltanto <fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento> (artt. 77, primo comma, e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689), resterebbe comunque preclusa nella specie l'irrogazione di una sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato, con conseguente impossibilita per il giudice a quo di dar luogo allo <speciale procedimento di cui all'art. 77 della legge n. 689/81>.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 24 maggio 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.