Ordinanza n.317 del 1988

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ORDINANZA N.317

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promossi con ordinanze emesse il 31 ottobre e il 14 novembre 1985 dal Tribunale di Lucera, iscritte ai nn. 866 e 899 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima s.s., dell'anno 1986; visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Lucera con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non ammettono ad oblazione la lottizzazione abusiva puramente negoziale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che il Tribunale ha omesso ogni esposizione dei fatti del giudizio e ciò prescindendo dal rilevare che non ha nemmeno valutato se questi costituiscono ancora reato ai sensi della nuova configurazione della lottizzazione abusiva negoziale recata dall'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che quindi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la questione é manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, promossa dal Tribunale di Lucera, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all 'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.