Sentenza n.307 del 1988

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SENTENZA N.307

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 20 giugno 1987, depositato in Cancelleria il 6 luglio successivo ed iscritto al n. 17 del Registro Ricorsi 1987, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presi dente della Repubblica 19 marzo 1987 trasmesso all'Amministrazione regionale dal Provveditorato agli Studi di Siena con nota 5326 di prot. del 27 aprile 1987, contenente la nomina del Direttore dell'Istituto <Tommaso Pendola di Siena>.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

uditi l'avv. Giuseppe Mobidelli per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

La Regione Toscana, come detto in narrativa, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica emanato il 19 marzo 1987, con il quale, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, e stato nominato il direttore dell'Istituto per sordomuti <Tommaso Pendola> di Siena, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, dello statuto dell'ente, approvato con R.D. del 14 luglio 1895.

Ad avviso della ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe lesivo della sfera di attribuzioni ad essa riservata dagli artt. 117 e 118 Cost., nonchè dagli artt. 13, 17 e 22 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in base ai quali tutte le funzioni amministrative concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sarebbero state trasferite alle regioni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per la inammissibilità del ricorso, richiamando la sentenza di questa Corte n. 195 del 1987.

Risulta alla Corte che, successivamente alla proposizione del ricorso, come preannunciato dalla difesa della Regione Toscana nello stesso atto introduttivo, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la proposta - formulata dal Consiglio comunale di Siena-di modificazione degli artt. 4, 7, 8, 10, 32, 33 e 35 dello statuto dell'Istituto Pendola di Siena.

In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 4 é stato modificato nel senso di separare la figura del direttore dell'Istituto da quella di Presidente della Commissione amministratrice (in precedenza accomunate), ed é previsto che quest'ultima é composta da un Presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio comunale di Siena e provvede alla nomina del direttore <da scegliere tra persone dotate di adeguati requisiti di preparazione professionale in relazione alle finalità proprie dell'Ente>.

Inoltre, nella stessa delibera, il Consiglio regionale ha approvato la seguente norma transitoria: <Fino alla nomina del nuovo direttore prevista dall'art. 4 dello statuto cosi come modificato dal presente atto, le funzioni di direttore saranno svolte dall'attuale titolare della carica nominato in conformità del soppresso art. 4 dello statuto medesimo>.

La delibera é stata resa esecutiva con decisione della Commissione di controllo del 18 dicembre 1987.

Da quanto esposto discende che la norma statutaria sulla quale si fonda il provvedimento impugnato non é più in vigore, mentre la Regione ricorrente con l'approvazione della citata norma transitoria si é preoccupata di regolare la posizione del direttore nominato in base all'originario testo dell'art. 4 dello Statuto riconoscendo così implicitamente la legittimità della nomina stessa.

Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.