Sentenza n.305 del 1988

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SENTENZA N.305

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, recante: <Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione>, promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano, notificati il 19 agosto 1982, depositati in cancelleria il 26 agosto successivo ed iscritti ai nn. 35 e 36 del registro ricorsi 1982.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province Autonome di Trento e Bolzano e l'avv. dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

l. -Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno impugnato il d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione), nel suo complesso e, specificamente, gli artt. 3, 5, 6 e 9 dello stesso decreto, nonchè gli allegati n. 1 e n. 2 al medesimo, per violazione degli artt. 8, nn. 6 e 24, 9, nn. 9 e 10, 16 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige) e relative norme di attuazione, nonchè dell'art. 76 Cost.

I due giudizi, per l'identità della normativa impugnata e dei parametri invocati, vanno riuniti e definiti con unica decisione.

2.-Il d.P.R. n. 470 del 1982, emanato sulla base della legge di delega 9 febbraio 1982, n. 42, al fine di dare attuazione alla direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione, ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque nelle quali sia autorizzata la balneazione (artt. 1 e 2); reca disposizioni sulle modalità di effettuazione del giudizio di idoneità delle acque alla balneazione e sui parametri alla stregua dei quali esso va condotto (artt. 6, 7, 8, 9 e 11); provvede al riparto delle competenze in materia tra Stato, Regioni e Comuni (artt. 3, 4 e 5).

L'allegato n. 1 al decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque di balneazione, indicando i parametri (sostanze inquinanti presenti nell'acqua; qualità dell'acqua), i valori li mite degli stessi; la frequenza dei prelievi dei campioni da analizzare ed i metodi di analisi e di ispezione.

L'allegato n. 2 detta le norme tecniche per l'effettuazione dei prelievi dei campioni e la ricerca delle sostanze elencate nell'allegato precedente.

3.-La normativa impugnata riguarda la regolamentazione dell'uso balneare delle acque, sotto l'aspetto igienico-sanitario, e cioé in vista di esigenze attinenti alla tutela della salute dei bagnanti, sul presupposto della già avvenuta destinazione, alla stregua delle vigenti regole di competenza, delle acque alla suindicata utilizzazione, sicchè non v'é interferenza nella competenza in tema di <utilizzazione delle acque> di cui all'art. 9, n. 9, dello Statuto. D'altra parte la normativa di cui si tratta non riguarda attività inerenti alla costruzione di opere, sicchè non v'é interferenza nelle competenze in tema di <tutela del paesaggio> e di <opere idrauliche> di cui al l'art. 8, nn. 6 e 24, dello Statuto. Ne riguarda interventi di difesa delle acque dall'inquinamento al di fuori delle specifiche esigenze della balneazione, sicchè non v'é interferenza nella competenza di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 381 del 1974, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di urbanistica e opere pubbliche.

4.-L'indagine deve pertanto restringersi alla valutazione della sussistenza, o no, della dedotta invasività del d.P.R. n. 470 del 1982, attuativo della direttiva CEE n. 76/160, nei confronti della competenza concorrente delle Province ricorrenti in materia di <igiene e sanità> (art. 9, n. 10, dello Statuto), considerando che detta competenza, in quanto non primaria, subisce non soltanto il limite del rispetto degli obblighi internazionali dello Stato (assunti mediante l'adesione al trattato istitutivo della CEE), ma anche quello dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Al riguardo le censure delle Province appaiono infondate.

Legittimamente la normativa impugnata stabilisce i parametri di qualità delle acque di balneazione, e altrettanto legittimamente si discosta, la dove si discosta, dai requisiti minimi positivi (o massimi negativi) imposti dalla direttiva CEE.

La normativa in esame, nel fissare i requisiti di qualità delle acque di balneazione, attua non soltanto la direttiva CEE, ma anche il principio fissato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1778, n. 833, istitutiva del servizio sanitario. Tale principio ha per oggetto l'uniformità di condizioni e garanzie di salute nell'intero territorio della Repubblica, e prevede, a tal fine, l'emanazione, mediante legge dello Stato, di norme di coordinamento dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale, ed inoltre l'emanazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di misure di coordinamento volte a fissare ed a rivedere periodicamente i limiti di tollerabilità relativi alla concentrazione di fattori inquinanti e alla esposizioni ai medesimi. Il decreto impugnato costituisce, per un verso, normativa di attuazione di obblighi comunitari e, per altro verso, atto di coordinamento mediante legge in materia d'igiene e sanità; ed anzi, sotto questo secondo profilo, realizza una ulteriore garanzia rispetto a quella richiesta dall'art. 4 della legge n. 833 del 1978, in ragione dello strumento adottato (la legge in luogo dell'atto amministrativo).

Infondatamente, pertanto, le Province ritengono invasa la propria competenza concorrente in tema di <igiene e sanità> che, al contrario, la normativa impugnata limita legittimamente.

D'altra parte, i parametri stabiliti, la dove si discostano da quelli indicati nella colonna I dell'allegato alla direttiva come imperativi, rientrano comunque nei margini di cui alla colonna G dello stesso allegato, indicati come valori guida, sicchè la scelta del legislatore delegato di attenersi a questi ultimi appare pur sempre come attuativa degli impegni assunti in sede comunitaria dallo Stato, alla stregua di valutazioni necessariamente unitarie (v. ancora l'art. 4 della legge n. 833 del 1978).

Quanto all'emanazione di norme tecniche (di prelievo e di ricerca), essa, oltre ad attuare la direttiva in punto di <metodo di analisi e di ispezione> (ultima colonna dell'allegato alla direttiva), si pone indubbiamente in stretta correlazione con il più volte richiamato principio risultante dall'art. 4 della legge n. 833 del 1978. E' infatti palese che l'uniformità di condizioni di salubrità delle acque di balneazione nel territorio nazionale esige altrettanta uniformità nelle procedure tecniche di rilevazione e di analisi.

Infine, l'attribuzione di funzioni alle Province autonome racchiusa nella normativa impugnata, lungi dall'essere riduttiva, copre il complesso delle funzioni deliberative inerenti alla materia (art. 4), mentre ai Comuni sono conferite soltanto funzioni esecutive (art. 6) ed allo Stato (art. 3) attribuzioni connesse alla attuazione -necessariamente unitaria-dei principi sopra indicati (aggiornamento delle tabelle e delle norme tecniche; potere di deroga ai valori fissati in tabella), nonchè funzioni di indirizzo e coordinamento rese indispensabili da esigenze inerenti all'osservanza della direttiva comunitaria (impegno degli Stati membri di adoperarsi perchè nel decennio la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori- limite stabiliti nell'allegato; obbligo di relazioni periodiche alla Commissione sulle caratteristiche delle acque di balneazione, cui sono connessi gli obblighi di informazione posti dall'art. 4, commi primo, lett. a, secondo e terzo del decreto impugnato a carico delle Regioni e delle Province autonome nei confronti del Ministero della sanità).

5. -Del pari insussistente appare la dedotta violazione dell'art. 76 Cost., dal momento che il decreto delegato, per quanto precedentemente si e osservato, non ha disatteso il principio del rispetto delle competenze delle Province autonome.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione), nel suo complesso, e degli artt. 3, 4, 5, 6 e 9 dello stesso decreto e degli allegati n. 1 e n. 2, sollevate dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe, per violazione degli artt. 8, nn. 6 e 24, 9, nn. 9 e 10, 16 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nonchè dell'art. 76 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.