Ordinanza n.297 del 1988

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ORDINANZA N.297

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena, iscritta al n. 992 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Loschi Loris ed avente per oggetto un accertamento, ai fini dell'invim, del valore di un appartamento restaurato e trasferito con atto tra vivi, la Commissione tributaria di primo grado di Modena con ordinanza del 23 giugno 1983 (reg. ord. n. 992 del 1984) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, il quale, disponendo un criterio agevolativo per la liquidazione della detta imposta in caso di utilizzazione edificatoria dell'area alienata, non lo estendeva ai casi di <ristrutturazione di un vecchio fabbricato>: in particolare, riteneva la Commissione che la detta mancata estensione non rendesse documentabili, e quindi non detraibili dall'incremento di valore, una serie di costi sopportati dall'alienante-costruttore.

Considerato che, benchè non esplicitamente indicata nel l'ordinanza di rimessione, la norma costituzionale di riferimento va chiaramente ravvisata nell'art. 3 Cost.;

che la questione, peraltro posta in termini non precisamente nitidi ed univoci, si presenta manifestamente infondata;

che invero non sono comparabili, per la loro intrinseca eterogeneità, la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli già esistenti;

che, rispetto ai primi, non irrazionalmente il legislatore dimostra un maggior favore, accordando più late agevolazioni, data la loro forte incidenza sull'incremento del patrimonio edilizio e sull'occupazione di lavoratori: elementi che, invece, si presentano con minore intensità nel caso di ristrutturazione di edifici già esistenti;

che pertanto si rivela palesemente inconsistente ogni censura di violazione del principio di eguaglianza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.