Ordinanza n.291 del 1988

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ORDINANZA N.291

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Pavoncello Marco, ed avente ad oggetto la richiesta di deduzione per il 1976 delle spese di viaggio e di soggiorno all'estero, sostenute per curare un'infermità, la Commissione tributaria di secondo grado di Roma con ordinanza emessa il 18 giugno 1984 (reg. ord. 215 del 1985) sollevava in riferimento agli artt. 2,3, 32 e 53 Cost.

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. f) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui stabilisce i criteri di deducibilità di dette spese;

che la Commissione impugnava la citata norma in quanto consentiva la deduzione relativa alle spese mediche soltanto per la parte eccedente il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire;

che, in particolare, a parere della Commissione la disposizione impugnata appariva in contrasto con la normativa costituzionale, approssimativamente indicata, in quanto determinava una situazione di favore nei confronti degli ammalati ricchi rispetto a quelli poveri;

che la Commissione censurava altresì la norma perchè si riferiva al reddito dichiarato dal contribuente, eventualmente diverso da quello accertato dall'ufficio;

che nel dispositivo erano indicati altri precetti costituzionali (art. 76 e 77) non utilizzati affatto nella motivazione e del tutto estranei alla fattispecie;

che nel giudizio avanti la Corte non vi é stata costituzione di parte nè intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato che, a parte ogni profilo di inammissibilità, va osservato che le spese di viaggio e di soggiorno all'estero hanno carattere puramente accessorio e non possono ricomprendersi nelle cure mediche propriamente dette;

che tali spese possono peraltro verificarsi anche nell'ambito del territorio nazionale per il caso che l'ammalato debba spostarsi dal luogo della sua residenza ad altro lontano, sicchè pure sotto questo profilo non si giustifica la questione come posta dal giudice a quo;

che rispetto alla seconda questione é evidente l'equivoco in cui é caduto il giudice a quo, giacchè dalla semplice lettura della norma risulta inequivocabile come la deduzione sia maggiore per i meno abbienti e minore per coloro che godono di un reddito maggiore;

che, infine, altrettanto infondata é la terza censura, giacchè, secondo una consolidata giurisprudenza, il reddito considerato non é quello dichiarato bensì quello accertato d'ufficio: da ciò consegue che le tre censure, all'evidenza, non meritano accoglimento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. f) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 53, 76 e 77 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.