Ordinanza n.290 del 1988

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ORDINANZA N.290

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. i) e 1), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze emesse il 2 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano e il 14 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritte rispettivamente al n. 1121 del registro ordinanze 1984 e al n. 816 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 bis dell'anno 1985 e n. 20/ prima serie speciale dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Invernizzi Giuseppina ed avente ad oggetto la richiesta di deduzione della contribuzione volontaria versata per l'assistenza sanitaria privata ai fini dell'irpef del 1977, la Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza del 2 aprile 1984 (reg. ord. 1121/84) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. l) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non consente la deducibilita delle spese suddette;

che secondo la Commissione la citata disposizione sembrava ledere i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.), in quanto non consentiva la deducibilità dei contributi versati per l'assistenza sanitaria privata, mentre erano integralmente deducibili quelli versati al servizio sanitario nazionale, venendo cosi irrazionalmente penalizzata, a suo dire, l'assistenza privata suddetta;

che per analoghi motivi la Commissione tributaria di primo grado di Genova con ordinanza del 14 marzo 1985 (reg. ord. 816/1985) nel procedimento iniziato da Perroni Aldo sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 10, primo comma, lett. i);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che le questioni fossero dichiarate infondate.

Considerato che dette questioni sono sostanzialmente analoghe talchè i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che con le esposte prospettazioni le Commissioni rimettenti, ponendo in sostanza a raffronto due discipline fondate su presupposti diversi ed ispirate a diverse finalità, quali quella pubblicistica della assistenza sanitaria e quella privatistica dell'assicurazione contro le malattie, pretendono che questa Corte ne parifichi gli aspetti tributari, ciò che la Corte stessa non può certo fare senza invadere la sfera di discrezionalità del legislatore che, com'é noto, ha voluto privilegiare, per i principi mutualistico e solidaristico, l'assistenza sanitaria pubblica;

che pertanto le questioni si rivelano manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. i) e l) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Milano e Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03 Febbraio 1988.