Ordinanza n.287 del 1988

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ORDINANZA N.287

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Puglia 27 febbraio 1984, n. 10 (Norme per la disciplina dell'attività venatoria, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sede di Bari - sul ricorso proposto da De Marco Nicola contro la Regione Puglia, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima s.s., dell'anno 1987;

visto l'atto di costituzione di De Marco Nicola;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto, in fatto, che con ordinanza 27 febbraio 1986 il T.A.R. della Puglia-Sede di Bari-ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della l. regionale pugliese 27-2-1984 n. 10, nella parte in cui non prevede tra i mezzi di caccia l'uso dei falchi;

e ciò in riferimento agli art.li 3 e 117 Cost.;

che, secondo l'ordinanza, vige in proposito il principio inderogabile di cui all'art. 9 della legge statale 27-12-1977 n. 968 che disciplina i mezzi di caccia, fra i quali anche quello relativo all'uso del falco.

che fra i poteri della regione in materia, contemplati dall'art. 12 della citata legge statale- osserva l'ordinanza - non esiste la possibilità d'intervenire in tema dei mezzi di caccia;

che la Regione si é difesa davanti al T.A.R. rilevando che l'art. 11 della legge statale non contempla il falco tra le specie di cui sono consentite la cattura, la detenzione o il commercio di esemplari, per cui non sarebbe pensabile che possa essere usata per la caccia una specie che non può essere nè catturata, nè detenuta nè commerciata;

che a ciò l'ordinanza obbietta che quel divieto non riguarda le specie di uccelli non appartenenti alla fauna italiana, e perciò propone la suindicata questione di legittimità costituzionale;

che nel presente giudizio si é costituita solo la parte privata ricorrente davanti al T.A.R., ma la costituzione é fuori termine.

Considerato che la risposta dell'ordinanza al rilievo della Regione (secondo cui non potrebbe consentirsi l'uso del falco nella caccia perchè l'art. 11 della legge statale non ne consente nè la cattura nè la detenzione o il commercio) non può ritenersi esaustiva, dato che, in realtà, esistono numerose specie di falchi stazionarie italiane, come - fra le grandi specie - il Lanaro, copioso proprio nelle Puglie, oltre che in Calabria, e - fra le piccole specie - il Gheppio, e il Falco grillario, comune nel sud della Toscana;

che l'ordinanza non ha, invece, tenuto alcun conto del quarto comma dell'art. 18 della legge statale, dove é detto che <le Regioni possono, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati, e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio>, in guisa che non esiste alcuna contraddizione nella legge statale fra l'art. 11 e l'art. 9, terzo comma, dato che la legge stessa indica all'art. 18 le fonti donde i falchi possono essere acquistati liberamente anche in Italia, per uso venatorio;

che, pertanto, é opportuno che il giudice rimettente rivaluti tutta la situazione anche alla luce di quest'ultima disposizione, nell'intento di considerare la possibilità di risolvere la questione sul piano interpetrativo e, comunque, per tenerne conto nella motivazione dell'ordinanza;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale Amministrativo della Puglia, sede di Bari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.