Ordinanza n.280 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.280

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche), e della legge della Regione Sicilia 15 novembre 1982, n. 135 (Norme per l'attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 74l. <Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche>), promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1983 dal Pretore di Messina, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Messina, con ordinanza del 3 gennaio 1983, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Vinci Salvatore ed altri, imputati della contravvenzione prevista dall'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, <per avere eseguito lavori edilizi in parziale difformità della concessione...senza averne ottenuto, per tali difformità, la preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio del Genio Civile>, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità: a) dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, nella parte in cui autorizza le regioni a definire con legge <modalità di controllo successivo, anche con metodi a campione>, ed a prevedere che in tal caso <l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori>; b) dell'intero testo della legge della Regione Sicilia 15 novembre 1982, n. 135, emessa in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, nella parte in cui dispone che nei <comuni delle province di Catania, Siracusa, Messina e Ragusa e nei comuni delle province di Enna e Caltanissetta dichiarati sismici con decreto del ministro dei lavori pubblici del 23 settembre 1981, ed elencati all'art. 1 dello stesso decreto, nelle more dell'adeguamento degli organici degli uffici del genio civile, e comunque sino alla data del 31 dicembre 1984, non e richiesta l'autorizzazione preventiva per l'inizio dei lavori di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64>;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, <l'art. 20 legge 10.12.1981 n. 741, facultando le Regioni a sancire la non necessita di tale autorizzazione (e per conseguenza l'art.1 della citata legge della Regione Sicilia che ne costituisce appunto l'attuazione), conferisce alle regioni medesime la facoltà di abrogare una norma penale incriminatrice, violando il disposto dell'art. 25 cpv. della Costituzione che, tra l'altro, configura una riserva di legge statale per l'emanazione di norme penali incriminatrici>;

e che, stando al giudice a quo, risulterebbe violato anche il principio di eguaglianza, <atteso che nelle Regioni che non intendono avvalersi della facoltà conferita loro dalla predetta norma di legge continua a sussistere una norma penale incriminatrice, inesistente viceversa per altri cittadini abitanti in regioni che non danno esecuzione alla norma di cui all'art. 20 della citata legge>;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate;

considerato che, come risulta dal testo dell'ordinanza di rimessione, il Pretore di Messina doveva giudicare di contravvenzioni commesse fino, e non oltre, al 18 dicembre 1981, quando, cioé, le due leggi impugnate non erano ancora entrate in vigore;

e che, avendo la legge della Regione Sicilia 15 novembre 1982, n. 135, emanata in attuazione dell'art. 20 della legge statale 10 dicembre 1981, n. 741, natura di norma temporanea, il caso di specie, dato il disposto dell'art. 2, quarto comma, del codice penale, va risolto non in base al principio della retroattività della legge penale più favorevole, sancito dal secondo comma dello stesso articolo, bensì in base al principio dell'ordinaria irretroattività delle leggi, sancito dall'art. 11, primo comma, delle Disposizioni sulla legge in generale;

che, quindi, non potendo il giudice a quo fare concreta applicazione delle norme censurate, la questione proposta é da ritenere manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche), e della legge della Regione Sicilia 15 novembre 1982 n. 135 (Norme per l'attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. <Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche>), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Pretore di Messina con ordinanza del 3 gennaio 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.