Sentenza n.275 del 1988

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SENTENZA N.275

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 2 luglio 1982, depositato in Cancelleria il 12 luglio successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1982, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 2 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 7 maggio 1982, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha determinato i tassi minimi agevolati da praticare nelle operazioni di credito agrario.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

udito l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

l.-La Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto conflitto di attribuzione contro il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 1982, con il quale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, sono determinati i tassi minimi agevolati a carico dei beneficiari, da praticare nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di anticipazione secondo disposizioni di legge in materia.

La ricorrente premette che il decreto impugnato fa richiamo all'art. 109, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e che tale articolo, nel dichiarare <comprese> nelle funzioni amministrative trasferite alle Regioni nelle materie di cui all'art. 117 Cost. <anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base alle leggi dello Stato, aggiunge che i tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari> sono fissati <ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, cioé nell'esercizio della funzione statale di indirizzo e di coordinamento>. E premette altresì che la parte finale del decreto contiene l'ambigua affermazione secondo la quale le sue disposizioni <si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti degli Statuti e delle rispettive norme di attuazione>.

Ciò posto, la ricorrente, per la ipotesi che le disposizioni del decreto impugnato siano ritenute applicabili nei suoi confronti, sostiene che esse invadano la competenza esclusiva ad essa attribuita, in materia di agricoltura e foreste - e quindi anche di interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito agrario-dall'art. 2 dello Statuto speciale di autonomia (approvato con L. c. 31 gennaio 1963, n. 1) e dalle norme di attuazione dello Statuto stesso, come adeguate e integrate dal d.P.R. 23 novembre 1975, n. 902.

Secondo la ricorrente l'intervento statale non sarebbe giustificato neppure se operato in via di indirizzo e coordinamento, non potendo tale funzione statale esplicarsi rispetto alle competenze esclusive delle Regioni a Statuto speciale, e non essendo configurabile, in ogni caso (cfr. memoria) un interesse territorialmente non frazionabile, idoneo a giustificare l'esercizio dell'indirizzo e coordinamento.

2.-Il decreto impugnato, al penultimo comma, espressamente si riferisce alle Regioni a Statuto speciale per dichiarare ad esse applicabili le proprie disposizioni. La precisazione che tali disposizioni si applicano nei limiti degli Statuti e delle rispettive norme di attuazione deve essere interpretata con riferimento e in coerenza alla funzione di indirizzo e coordinamento, di cui le disposizioni stesse si atteggiano come esercizio richiamando espressamente, per le regioni ordinarie, l'art. 109, comma terzo, del d.P.R. n. 616 del 1977 (e quindi, per relationem, l'art. 3 della legge n. 382 del 1975).

Accertata l'applicabilità alla ricorrente delle disposizioni impugnate, va chiarito che la lamentata invasività di esse non sussiste.

Non é esatto, in primo luogo, che la funzione di indirizzo e di coordinamento non spetti allo Stato rispetto alle competenze esclusive delle Regioni a Statuto speciale. Il contrario risulta espressamente proprio per la Regione ricorrente dal- l'art. 43 del d.P.R. n. 902 del 1975 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 340 del 1983 con la quale, oltre che per la Regione ora (ed allora) ricorrente, l'operatività della funzione di indirizzo e di coordinamento e stata affermata per qualsiasi tipo e grado di autonomia.

Nè può ritenersi che manchi un interesse unitario, cioé territorialmente non frazionabile, idoneo a giustificare l'esercizio della detta funzione per la determinazione dei tassi minimi agevolati a carico dei beneficiari per le operazioni di credito agrario, in quanto, anche se l'agevolazione dell'accesso al credito agrario é attratta nell'orbita della competenza in tema di agricoltura, la determinazione in parola, per la sua idoneità a influire su scelte attinenti agli investimenti, tocca un interesse che trascende l'ambito regionale. Ne possono trarsi argomenti idonei ad escludere la configurabilità del detto interesse o a convincere di eccesso rispetto alle necessita del medesimo le differenziazioni operate dal decreto impugnato con riguardo alla situazione economica delle varie zone (zone depresse e svantaggiate del Centro-nord, Mezzogiorno, zone montane) perchè tale differenziazione e riferibile tipicamente a una valutazione comparativa che involge di necessita l'intero territorio dello Stato.

Rigettandosi il ricorso, va dunque dichiarato che spetta allo Stato determinare in via di indirizzo e di coordinamento, anche nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, i tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari relativamente alle operazioni di credito agrario.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 1982, in conformità a deliberazione del Consiglio dei ministri, i tassi minimi di interessi agevolati a carico dei beneficiari relativamente alle operazioni di credito agrario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.