Sentenza n.273 del 1988

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SENTENZA N.273

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 92 ter, approvata il 14 ottobre 1982 e riapprovata il 24 febbraio 1983, avente per oggetto: <Composizione dell'Ufficio di direzione delle Unità sanitarie locali>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 marzo 1983, depositato in cancelleria il 22 marzo successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1983.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari, per il ricorrente, e l'avv. Umberto Pototschnig per la Regione.

Considerato in diritto

l.-Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale di varie norme contenute nell'art. unico della deliberazione legislativa del Consiglio regionale della Regione Lombardia n. 92 ter, riapprovata il 24 febbraio 1983 (Composizione dell'ufficio di direzione delle Unità sanitarie locali). Tale articolo, mentre ha stabilito che cessa di avere vigore la legge regionale 19 maggio 1980, n. 62,-con la quale era stata sospesa l'applicazione della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 fino alla definizione del giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale dalla Regione contro l'art. 8 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, medio tempore definito con sentenza n. 72 del 1981, dichiarativa di inammissibilità del ricorso- ha cosi disposto: al n. 1, che l'ufficio di direzione dell'unita sanitaria locale e formato nel modo previsto dall'art. 9, comma primo, della legge regionale n. 39 del 1980, e cioé dal dirigente coordinatore sanitario e dal dirigente coordinatore amministrativo per le responsabilità, rispettivamente sanitaria e amministrativa (n. 1 dell'art. 9, legge n. 39 del 1980), scelti dal comitato di gestione della Unità sanitaria locale fra gli operatori iscritti nel ruolo nominativo regionale del servizio sanitario aventi rispettivamente responsabilità di servizio sanitario e amministrativo e in possesso di dati requisiti di professionalità e di esperienza (n. 2 dell'art. 9 legge n. 39 del 1980); al n. 3 (mediante l'aggiunta di un comma 2 bis al detto art. 9 legge regionale n. 39 del 1980) che, qualora la scelta di uno dei due dirigenti suindicati ricada su un operatore in servizio presso Unità sanitaria locale diversa, si applica l'istituto del comando di cui all'art. 44 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; al n. 4 (mediante l'introduzione di un comma 5 e di un comma 5 bis in sostituzione, in una con un comma ter, del quinto comma del detto art. 9 legge regionale n. 39 del 1980) che il dirigente coordinatore, in costanza dell'incarico (avente la durata di cinque anni come dalla prima parte del comma 5 introdotto), conserva la titolarità del posto precedentemente occupato e non dismette le funzioni precedentemente svolte, salva contraria, motivata, determinazione del comitato di gestione adottata con il consenso dell'interessato, e che viceversa tali funzioni egli dismette in ogni caso se sia stato scelto fra gli operatori in servizio presso una Unità sanitaria locale diversa.

2.-Secondo il ricorrente la norma regionale concernente la formazione, come sopra indicata, dell'ufficio di direzione delle Unità sanitarie locali sarebbe in violazione dell'art. 117 Cost. perchè in contrasto con l'art. 8 del d.P.R. n. 761 del 1979 (quello come sopra a suo tempo impugnato davanti a questa Corte dalla Regione); e ciò in quanto tale disposizione, in relazione all'art. 15, comma ottavo, n. 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed al successivo art. 47, comma terzo, della stessa legge, dall'art. 15 richiamato, stabilirebbe in forma vincolante (e quindi in via di principio), per motivi di funzionalità, un modello organizzatorio connotato dalla partecipazione collegiale all'ufficio in parola di tutti i preposti ai vari servizi.

La norma concernente la possibilità del conferimento del l'incarico di dirigente coordinatore a dipendente in servizio presso Unità sanitaria locale diversa e la previsione in tal caso dell'applicabilità dell'istituto del comando (di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 761 del 1979), sarebbe in violazione di principi espressi negli artt. 8 e 44 del detto decreto n. 761 anche in relazione all'art. 97 Cost., particolarmente in quanto, secondo l'art. 44, il comando deve essere disposto in via eccezionale e a tempo determinato.

La norma concernente l'incidenza dell'incarico di dirigente coordinatore sulla posizione del dipendente e sulle funzioni da lui svolte in precedenza sarebbe in violazione del principio espresso con l'art. 47 della legge n. 833 del 1978, che impone una disciplina uniforme dello stato giuridico del personale di tutte le Unità sanitarie locali.

3.-La prima questione postula la soluzione del problema se sia consentito ravvisare nella normativa statale richiamata dal ricorrente un principio inspirato a motivi di funzionalità avente il contenuto da lui indicato.

Va premesso che, come lo stesso ricorrente ammette, tale principio dovrebbe desumersi dalla correlazione del detto arti colo 8 d.P.R. n. 761 del 1979 con l'art. 15 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui (ora comma undicesimo, n. 2) demanda alla legge regionale di dettar norme, fra l'altro, per la regolamentazione dell'ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale.

L'art. 15 legge n. 833 del 1978 prescrive che l'ufficio di direzione sia <articolato distintamente per la responsabilità sanitaria e amministrativa e collegialmente preposto al coordinamento dei servizi e alla direzione del personale>. Dal suo canto l'art. 8 del d.P.R. n. 761 del 1979, con i commi terzo, quarto e quinto, precisa che <il coordinamento dell'ufficio di direzione e assicurato da un coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un coordinatore amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche, appartenenti rispettivamente al ruolo sanitario e al ruolo amministrativo> aventi dati requisiti di anzianità e di esperienza, e, con il comma sesto, chiarisce che <i coordinatori assicurano il conseguimento degli obbiettivi stabiliti dagli organi dell'unita sanitaria locale e i relativi adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto dell'autonomia degli stessi>.

Orbene dalla correlazione fra le norme indicate può certamente enuclearsi il principio, inspirato a motivi di funzionalità, secondo il quale l'ufficio di direzione, pur collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento e funzionamento di tutti i servizi (oltre che alla direzione del personale) dell'unita sanitaria locale, é articolato distintamente per la responsabilità sanitaria e amministrativa in vista del coordinamento-affidato per ciascuno dei due aspetti a un coordinatore appartenente rispettivamente al ruolo sanitario e a quello amministrativo con adeguate competenza ed anzianità professionali - dei servizi in parola.

Non é consentito, invece, trarre dalla correlazione delle stesse norme un principio di necessaria partecipazione all'ufficio di direzione di tutti i preposti ai vari servizi, necessaria partecipazione che contrassegna il modello organizzatorio costituente oggetto proprio del disposto del comma primo dell'art. 8 del d.P.R. n. 761 del 1979. Infatti tale disposto, per quel che concerne la ratio, oltre a non aderire al criterio della distinta articolazione dell'ufficio per responsabilità sanitaria e amministrativa, assunto invece dal principio come sopra enucleato per esigenze di funzionalità inerenti al coordinamento dei servizi, non e neppure strettamente connesso a tali esigenze quali risultano espresse nelle norme contenute nell'art. 15 della legge n. 833 del 1978 e nello stesso art. 8 (cfr. i commi terzo, quarto e quinto dianzi richiamati) del d.P.R. n. 761 del 1979; mentre, per quel che concerne il contenuto, si sovrappone al principio della necessaria partecipazione dei due detti coordinatori come sopra enucleato, costituendone ulteriore specificazione.

Risolto negativamente il problema dell'esistenza del principio invocato dal ricorrente, la questione appare non fondata. A1 diverso principio come sopra enucleato la norma regionale impugnata si e attenuta, mentre, per quanto concerne il generico riferimento del ricorrente al richiamo fatto dall'art. 15 della legge n. 833 del 1978 all'art. 47 stessa legge in punto a caratteristiche professionali e di anzianità dei coordinatori, e alle applicazioni che ne ha fatto l'art. 8 del d.P.R. n. 761 del 1979, nessuna questione può sorgere, giacche la norma regionale impugnata-cfr. il n. 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 39 del 1980-esige specificamente il possesso, da parte dei coordinatori, dei requisiti di cui all'art. 15 della legge n. 833 del 1978 e allo stesso d.P.R. n. 761 del 1979.

4.-La questione concernente la legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117 Cost. della norma regionale sul conferimento in via di comando dell'incarico di coordinatore a dipendente da Unità sanitaria locale diversa postula la soluzione del problema se la norma contrasti con un principio desumibile dagli artt. 8 e 44 del d.P.R. n. 761 del 1979 in relazione al carattere eccezionale e temporaneo del comando.

E' da ritenere peraltro che un principio siffatto non sia desumibile dall'insieme delle due disposizioni, in quanto, a voler prescindere dalla disomogeneità dei rispettivi contenuti (la prima si riferisce all'organizzazione delle Unità sanitarie locali e particolarmente dell'ufficio di direzione, e la seconda, invece, allo stato giuridico del personale dipendente da tali unita), da un lato l'art. 8 non impone la dipendenza del coordinatore dalla stessa Unità sanitaria locale cui si riferisce l'incarico, dall'altro il carattere meramente eventuale dell'incarico conferisce al comando note di eccezionalità, mentre la durata prestabilita dell'incarico conferisce al comando temporaneità.

Risolto negativamente il problema, anche la presente questione appare non fondata.

Ed analogamente deve ritenersi per quanto concerne il riferimento, peraltro generico, all'art. 97 Cost., giacchè non si vede come il conferimento dell'incarico di dirigente coordinatore a dipendente di Unità sanitaria locale diversa da quella di cui si tratta, anzichè a dipendente da quest'ultima, offenda i principi di imparzialità e di efficienza dell'amministrazione.

5.-La questione concernente la legittimità costituzionale, in riferimento (implicito) all'art. 117 Cost., della norma regionale che prevede la conservazione, da parte del dirigente coordinatore, della titolarità del posto in precedenza occupato e delle funzioni in precedenza svolte, salva diversa determinazione del comitato di gestione e la dismissione, invece, delle funzioni in precedenza svolte da parte del dirigente coordinatore che sia stato scelto fra dipendenti da altra Unità sanitaria locale, per contrasto con il principio, espresso nell'art. 47 legge n. 833 del 1978, dell'uniformità della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale delle Unità sanitarie locali nell'intero territorio dello Stato, postula la soluzione del problema se la norma regionale impugnata incida su tale disciplina.

E' da ritenere peraltro che ciò non avvenga, perchè la norma in questione, non meno di qualsiasi altra che regoli le conseguenze su un rapporto di impiego pubblico del conferimento di una carica pubblica, eventualmente prevista da un solo ordinamento regionale, non modifica in via generale ed astratta la disciplina della quale il principio invocato postula l'uniformità.

Risolto negativamente il problema, anche tale questione appare non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. unico, n. 1 della legge della Regione Lombardia n. 92 ter (Composizione dell'ufficio di direzione della Unità sanitaria locale), riapprovata il 24 febbraio 1983, nella parte in cui riproduce l'art. 9, comma primo, della legge della stessa Regione 11 aprile 1980, n. 39, nonchè dell'articolo unico, n. 3, della suddetta legge regionale n. 92 ter, nella parte in cui aggiunge il comma 2 bis all'art. 9, comma secondo, della legge regionale n. 39 del 1980, nonchè dell'art. unico, n. 4, della suddetta legge regionale n. 92 ter, nella parte in cui sostituisce, mediante il comma 5 e il comma 5 bis, l'art. 9, comma quinto, della legge regionale n. 39 del 1980, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.