Sentenza n. 267/1988

SENTENZA N.267

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, ultimo comma, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 febbraio 1982, avente per oggetto: <Istituzione del servizio Provveditorato e disciplina dell'attività contrattuale, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 19 febbraio 1982, depositato in cancelleria il primo marzo successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1982.

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi, per il ricorrente.

 

Considerato in diritto

 

l.-Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale della norma racchiusa nell'art. 36, ultimo comma, della legge della Regione Molise approvata il 30 novembre 1981 e riapprovata il 2 febbraio 1982 (Istituzione del servizio <Provveditorato e disciplina dell'attività contrattuale>), in riferimento agli artt. 117, 97, 3 e 36 Cost.

Secondo il ricorrente la norma impugnata, con l'attribuire agli impiegati regionali aventi maneggio di cassa una speciale indennità, e quindi un emolumento aggiuntivo non previsto dalla contrattazione collettiva, sarebbe in contrasto con il principio della onnicomprensività della retribuzione, proprio della materia dell'impiego pubblico statale, e con quello dell'utilizzazione, ai fini della determinazione del trattamento retributivo, della contrattazione collettiva, recepito dalla stessa legislazione regionale - ivi compresa quella della Regione Molise (legge regionale 8 maggio 1980, n. 12)-in funzione della omogeneità e perequazione del detto trattamento retributivo. Né ciò sarebbe contraddetto-sostiene il ricorrente a confutazione delle argomentazioni addotte dal Consiglio regionale in sede di riapprovazione della legge impugnata- dalla previsione, ad opera di specifiche disposizioni (l'art. 4 del d.P.R. 5 maggio 1975, n.

146, cui fa riferimento la stessa legge impugnata, e l'art. 19 del d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310), della indennità di maneggio cassa per i dipendenti civili dello Stato, essendo stata tale indennità conservata, su accordo con le organizzazioni sindacali, nel quadro di una ponderata regolamentazione complessiva del trattamento economico dei detti dipendenti.

Sempre secondo il ricorrente la norma impugnata si porrebbe in contraddizione con il sistema della stessa legislazione regionale (legge reg. 8 maggio 1980, n. 12), inspirato al principio suindicato, e determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra i dipendenti dalla Regione Molise di una data categoria e quelli della stessa categoria dipendenti da altre Regioni o di altra categoria dipendenti dalla stessa Regione.

2.-La questione posta in riferimento all'art. 117 Cost. è fondata.

Effettivamente il principio della onnicomprensività e omogeneità del trattamento retributivo è stato introdotto in via generale nell'impiego statale, a fini di certezza, trasparenza e perequatività, dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, con il quale, mentre si attribuisce a tutti i dipendenti civili dallo Stato (escluse talune categorie specificamente indicate) un assegno perequativo pensionabile (non computabile ai fini della tredicesima mensilità e del compenso per lavoro straordinario, ma strettamente aderente alla retribuzione sotto ogni altro profilo, anche in relazione alle vicende del rapporto di impiego), si fa divieto di corrispondere agli attributari indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati (salvi i compensi per lavoro straordinario), a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quali dipendenti dallo Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale.

Il principio, la cui affermazione costituisce il risultato di un'ampia azione sindacale, è stato enunciato anche per altri settori del pubblico impiego (cfr., per i dipendenti dagli enti pubblici non economici, l'articolo unico, comma terzo, legge 15 novembre 1973, n. 732 e l'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70) per essere poi ribadito con l'art. 17 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, che rappresenta la conclusiva espressione di un indirizzo invalso nella legislazione statale in materia di impiego pubblico.

Né il principio è scalfito da ciò, che l'art. 4 della stessa legge n. 734 del 1973 prevede che, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, siano determinate la misura e le modalità di corresponsione dell'indennità di cassa - come puntualmente avvenuto con il d.P.R. n. 146 del 1975 e con il d.P.R. n. 310 del 1981 - giacche la previsione, come quella concernente altre specifiche indennita, formulata negli stessi termini, e chiaramente operata dall'art. 4 della detta legge n. 734 del 1973 in via di stretta eccezione al principio enunciato nell'art. 2.

Va dunque dichiarata, in riferimento all'art. 117 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, ultimo comma, della legge regionale impugnata, con conseguente assorbimento delle altre questioni.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, ultimo comma, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 febbraio 1982 (Istituzione del servizio <Provveditorato e disciplina dell'attività contrattuale>).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10/03/88.