Ordinanza n.258 del 1988

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ORDINANZA N.258

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (<Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato>), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1980 dal T.A.R. per il Veneto, iscritta al n. 767 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione del Ministro delle Poste e Tele comunicazioni nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con ordinanza in data 5 giugno 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nella parte in cui dispone, mediante rinvio all'art. 82 dello stesso t.u., che all'impiegato sospeso cautelarmente dal servizio e concesso, in luogo della retribuzione, un assegno alimentare in misura non superiore alla meta dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia;

che la questione é stata sollevata sotto il profilo del contrasto con l'art. 3 Cost., per essere identico il trattamento riservato all'impiegato sospeso dalla qualifica ai sensi dell'art. 81 del t.u. n. 3/57 ed all'impiegato sospeso cautelarmente, nonchè del contrasto con l'art. 36 Cost., per la possibilità che i mezzi di sussistenza dell'impiegato cosi ridotti siano insufficienti ad assicurare a questi ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

Considerato che appare ragionevole l'attribuzione all'impiegato sospeso cautelarmente di un assegno alimentare in misura non superiore a meta dello stipendio, tenuto conto della sospensione della prestazione lavorativa disposta cautelarmente nell'interesse pubblico;

che il precetto costituzionale posto dall'art. 36 Cost. ha riferimento alla tutela del lavoro e non anche alle particolari situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio di corrispettività fra le prestazioni delle parti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (<Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato>), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.