Ordinanza n.254 del 1988

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ORDINANZA N.254

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità degli artt. 126 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (<Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato>) e 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (<Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato>), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1981 dal T.A.R. delle Marche, iscritta al n. 824 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale delle Marche, con ordinanza in data 8 luglio 1981, ha denunciato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., degli artt. 126 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, e 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui non prevedono per i dipendenti dimissionari di sesso maschile coniugati o con prole a carico un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni, ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione é priva di motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione che si da apoditticamente per scontata e che, d'altra parte, non si rinvengono nella breve esposizione del fatto elementi che consentano di accertare la rilevanza medesima, in quanto non risulta se il ricorrente nel giudizio di merito avesse, alla data della domanda, una anzianità di servizio effettivo non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni e fosse nella situazione di coniugato o con prole a carico;

che la costante giurisprudenza di questa Corte esige che la rilevanza debba essere motivata, e con riferimento ad elementi risultanti dalla stessa ordinanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibiità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (<Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili e militari dello Stato>) e 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (<Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato>), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.