Ordinanza n.243 del 1988

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ORDINANZA N.243

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Lombardia ed Emilia- Romagna notificati il 28 e il 20 agosto 1984, depositati in Cancelleria il 31 agosto e il 10 settembre 1984 ed iscritti ai nn. 29 e 35 del Registro ricorsi 1984, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste in data 22 giugno 1984 (Adempimenti da parte di imprese e associazioni del settore lattiero-caseario per gli acquisti effettuati nel 1983 e per le vendite dirette relative al 1981).

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna hanno sollevato conflitti di attribuzione in relazione al decreto del Ministro per l'Agricoltura e Foreste 22 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1984, recante <Adempimenti da parte di imprese ed associazioni del settore lattiero-caseario per gli acquisti effettuati nel 1983 e per le vendite dirette relative al 1981> ed emanato in attuazione del Regolamento CEE 856/84;

che tutte e due le ricorrenti lamentano la lesione delle proprie competenze attinenti al settore della zootecnia e l'imposizione di oneri a carico di uffici dipendenti dalla Regioni, e quindi la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. in riferimento agli artt. 66 e 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

che tale lesione, in concreto, sarebbe determinata dall'onere posto a carico delle imprese di compilare moduli al fine di segnalare gli acquisti effettuati nel 1983 e le vendite compiute nel 1981, nonchè dalla previsione, per l'attività connessa a tale compilazione, dell'utilizzazione degli uffici dipendenti dalle Regioni;

che l'Avvocatura dello Stato rileva, in relazione alla prima censura, che il decreto impugnato ricade nella materia della regolazione del mercato agricolo, che l'articolo 71 lett. b del d.P.R. n. 616 del 1977 riserva alla competenza dello Stato (quando i relativi interventi siano di rilevanza nazionale);

che, in una memoria depositata in prossimità della Camera di Consiglio, la stessa Avvocatura afferma: a) con riferimento alla prima censura, sia che il decreto impugnato e stato adottato in attuazione del regolamento comunitario n. 856 del 1984 al fine di specificarne la regolazione del mercato agricolo ivi prevista, sia che lo stesso decreto concerne l'assunzione di informazioni connesse alla programmazione nazionale della produzione lattiera (attività riservata allo Stato ex art. 71, lett. a del d.P.R. n. 616 del 1977; b) con riferimento alla seconda censura, che esiste un precedente in termini, costituito dalla sent. n. 35 del 1972, la cui applicabilità al caso di specie non potrebbe essere invalidata dall'elemento aggiuntivo delle modeste spese connesse all'avvalimento, che potrebbero dare luogo, comunque, a una separata regolazione.

Considerato che, essendo identiche le censure mosse dalle due ricorrenti, i giudizi relativi ai suddetti ricorsi possono essere riuniti e decisi con unica pronunzia;

che dall'esame tanto del decreto impugnato, quanto del regolamento CEE 856/84, deve ritenersi esatta la tesi dell'Avvocatura;

che, con la recente sentenza n. 216 del 1987, questa Corte ha riconosciuto che spettano allo Stato gli interventi (a livello nazionale) atti a regolare il mercato agricolo e che inoltre con la stessa pronunzia ha ribadito quanto già precedentemente affermato nella sentenza n. 35 del 1972, e cioé che ben può lo Stato utilizzare, in casi come quello di cui al decreto impugnato, gli uffici regionali;

che pertanto deve ritenersi assorbito il profilo relativo alla pretesa competenza statale ex art. 71 lett. a del d.P.R. n. 616 del 1977;

che le censure regionali in oggetto devono ritenersi del tutto prive di fondamento.

Visto l'articolo 26 della l. n. 87 del 1953 é ritenuto applicabile l'art. 27 delle Norme integrative sui giudizi davanti alla Corte costituzionale, come modificato ed integrato dalla delibera di questa Corte 1° ottobre 1987, anche all'ipotesi in cui rigettando il ricorso la Corte debba necessariamente pronunciare la manifesta spettanza della competenza alla parte cui é imputabile l'atto o il comportamento censurato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta manifestamente allo Stato disciplinare gli adempimenti da parte di imprese e di associazioni del settore lattiero-caseario, come in concreto stabiliti dal decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 22 giugno 1984 (G.U. 29 giugno 1984) in attuazione del regolamento comunitario n. 856 del 1984, nonchè di avvalersi, per le attività connesse, degli uffici regionali.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.