Sentenza n.239 del 1988

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SENTENZA N.239

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, secondo comma, prima parte, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (<Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato>), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal T.A.R. per la Lombardia-sede di Milano - sul ricorso proposto da Crea Antonino c/1a Commissione provinciale di disciplina per il personale non docente, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21/1a s.s. dell'anno 1986;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Considerato in diritto

Questa Corte ha ritenuto che la garanzia del diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., é limitata al procedimento giurisdizionale e a quei procedimenti istruttori o preistruttori strettamente connessi e preordinati alla attività giurisdizionale (sent. 8 maggio 1974, n. 122), mentre non si estende all'attività amministrativa (sent. 26 giugno 1974, n. 189; 13 febbraio 1974, n. 32), anche se relativa a procedimenti disciplinari (sent. 8 giugno 1981, n. 100).

Sebbene l'art. 112, secondo comma, prima parte, del d.P. n. 3 del 1957, censurato dall'ordinanza di rimessione, non faccia menzione di codesta esigenza nella fase del procedimento disciplinare, alla quale esso si riferisce, il legislatore, nella visione di un sempre più adeguato sistema di garanzie del pubblico dipendente, non soltanto ha esplicitamente riconosciuto il buon fondamento del diritto di difesa in quel procedimento, ma ne ha prescritto la necessita di concreta formulazione.

Al riguardo la legge quadro sul pubblico impiego dispone che <siano regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero, sulla base della legge, per atto normativo od amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali> (art. 2 n. 6 l. 29 marzo 1983, n. 93). In tal guisa si affida alla discrezionalità del legislatore la disciplina primaria (ovvero si demanda, sulla base di essa, il potere di stabilire alla potestà normativa secondaria ovvero a quella contrattuale) per adeguare il procedimento disciplinare alle esigenze di tutela del dipendente, anche ai fini del buon andamento dell'amministrazione (cfr. art. 3, primo comma, l. n. 93 del 1983 cit.). E' previsto, così, di regolare non soltanto le specifiche modalità della garanzia defensionale (autodifesa, difesa tecnica, difesa resa da un legale), ma si demandano ai <procedimenti e agli accordi> <le procedure relative al l'attuazione delle garanzie del personale> (art. 3, n. 8 legge cit.).

In presenza di siffatta espressa ed ampia devoluzione al l'intervento legislativo e ad autonomi o conseguenti procedimenti di normazione subordinata ovvero ad accordi, appare chiaro che questa Corte non può sostituirsi al legislatore nella sua produzione discrezionale e non può addivenire, con la pronuncia additiva richiesta, alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 112, secondo comma. del d.P. n. 3 del 1957.

Peraltro i precetti, ora ricordati, della legge n. 93 del 1983, letti alla stregua del secondo comma dell'art. 24 Cost., rendono ormai non rinviabile l'intervento normativo e l'esplicazione dell'autonomia collettiva, che diano completa attuazione al diritto di difesa del pubblico dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

Alla stregua di quanto premesso va intesto il dispositivo di inammissibilità della questione proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (<Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato>), sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe (R.O. n 1/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzione, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.