Sentenza n.210 del 1988

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SENTENZA N.210

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato l'11 dicembre 1979, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 28 del Registro 1979, per conflitto di attribuzione derivante dalla deliberazione interna della Giunta della Regione Puglia 22 gennaio 1979 e dalla lettera di diffida del Presidente della stessa Regione in data 1° febbraio 1979 relativa alla convocazione del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale di Barletta.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Considerato in diritto

La legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare agli artt. 10, 14 e 15, ha integralmente innovato in ordine alla organizzazione degli enti preposti alla tutela della salute, come contemplata dalla l. n. 132 del 1968.

Inoltre, l'art. 15, 9° comma, della medesima legge, prevedendo che <L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente>, ha con ciò innovato specificamente rispetto all'art. 9 l. n. 132 del 1968, dedicato ai criteri di composizione del consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri. Infine, i controlli sugli atti delle unita sanitarie locali spettano ora ai Comitati regionali di controllo, in base al disposto dell'art. 49, 1° comma, della stessa l. n. 833 del 1978.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Regione Puglia con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 25 Febbraio 1988.