Ordinanza n.205 del 1988

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ORDINANZA N.205

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, in riferimento all 'art . 899, ultimo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1987 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Rappelli Ferdinando ed altra e Borsano Luigina, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36/1a serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Torino, nel procedimento civile fra Rappelli Ferdinando ed altra e Borsano Luigina, vertente sull'estirpazione di alberi piantati a distanza inferiore a quella legale, con ordinanza emessa il 21 maggio 1987 ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della normativa risultante dagli artt. 892 e 894 cod. civ., in quanto riconosce al vicino il potere incondizionato di esigere l'estirpazione degli alberi sorgenti a distanza non legale, senza subordinarlo alla preventiva valutazione dell'autorità giudiziaria sulla necessita o convenienza del taglio, che é invece prevista dall'art. 899, comma terzo, cod. civ., in relazione al taglio degli alberi in comunione piantati o sorgenti sul confine;

che, ad avviso del giudice a quo, tale diversità di trattamento sarebbe irragionevole, poichè viene riconosciuta maggiore tutela al proprietario il quale, piantando gli alberi sul confine, ha compiuto un atto produttivo di maggior danno per il vicino, rispetto al proprietario il quale abbia posto in essere la meno grave violazione consistente nella piantagione di alberi a distanza non legale dal confine, dal momento che solo il primo può invocare, per evitare il taglio, la valutazione del giudice sulla necessita o convenienza dello stesso, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost.;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., che le due situazioni poste a raffronto sono, con tutta evidenza, non omogenee, in quanto gli artt. 892 e 894 cod. civ. contemplano una ipotesi di comportamento posto in essere unilateralmente dal proprietario, violando un limite stabilito dalla legge al suo diritto di proprietà esclusiva (piantagione di alberi a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla legge stessa) e ledendo in pari tempo il diritto, anche esso di proprietà esclusiva, del vicino (all'osservanza della detta distanza), sicchè l'intervento del giudice é vincolato nel contenuto in quanto tende a restaurare il diritto leso, mentre l'art. 899 cod. civ. contempla una ipotesi di mancato accordo dei compartecipi relativamente a un atto di gestione di cosa comune (taglio di alberi in comunione sul confine), sicchè l'intervento del giudice implica valutazioni discrezionali in quanto tende a sostituire un atto di gestione concordato;

che non ricorre la dedotta violazione del diritto di difesa, poichè questo attiene alle garanzie processuali, e non già al diverso atteggiarsi della disciplina del rapporto sostanziale;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata sotto entrambi i profili.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.