Ordinanza n.202 del 1988

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ORDINANZA N.202

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 41 e seguenti del titolo terzo del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (<Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto>), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51/1a s.s. dell'anno 1986;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che Fiorini Valentina proponeva ricorso avverso avviso di notifica dell'Ufficio IVA di Verona concernente, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (<Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto>), l'irrogazione della soprattassa di L. l.406.500, a causa della presentazione della dichiarazione annuale per l'anno 1981 senza il contestuale versamento dell'imposta;

che nel corso del procedimento la adita Commissione tributaria di primo grado di Verona sollevava, con ordinanza del 23 aprile 1986, questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e seguenti del citato d.P.R. n. 633/72, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost., osservando che la normativa censurata <determina diversità tra i contribuenti a seconda che siano essi prestatori di servizi o produttori o commercianti. Infatti il momento impositivo per i primi si manifesta al momento del pagamento, per gli altri al momento della spedizione o consegna della merce, quindi nel caso di insolvenza la perdita per i prestatori di servizi si limita all'imponibile, mentre per i produttori e i commercianti all'imponibile si aggiunge la perdita dell'IVA>;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, conclude per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione.

Considerato che, come rilevato anche dall'Avvocatura dello Stato, la normativa censurata commina le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi imposti in materia di IVA dallo stesso d.P.R. n. 633/72, mentre nulla dispone in ordine alla individuazione del momento in cui devono considerarsi effettuate, ai fini tributari, le operazioni imponibili;

che, pertanto, la denunciata disparità di trattamento non può evidentemente in alcun modo farsi risalire alla normativa impugnata, con conseguente manifesta inammissibilità della questione;

che, peraltro, non può non rilevarsi che l'individuazione del momento impositivo é frutto di una valutazione discrezionale riservata al legislatore, il quale, anche al fine di adottare le opportune cautele contro l'evasione, ben può differenziare tale momento in relazione alla diversità delle attività prese in considerazione.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e seguenti del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.