Ordinanza n.200 del 1988

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ORDINANZA N.200

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 (<Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia>), e 4, quarto comma, della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (<Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti>), promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio 1985 dal Pretore di Monza e il 25 maggio 1985 dal Giudice conciliatore di Arcore, iscritte rispettivamente ai nn. 155 e 574 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985 e n. 8, prima Serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per ripetizione d'indebito, in cui ad un'impresa assicuratrice era stata richiesta parte del premio sull'assunto della natura contributiva della somma, il Pretore di Monza, con ordinanza emessa il 23 gennaio 1985, ha sollevato, in relazione all'art. 23 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, concernente <provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia>;

che il giudice a quo rileva come il contributo di cui alla citata disposizione sia sostitutivo delle azioni spettanti agli enti erogatori di prestazioni facenti carico al servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'imposizione ad ogni assicurato di una prestazione patrimoniale vulnererebbe il principio della riserva di legge sancito dall'art. 23 della Costituzione, non risultando previsto alcun criterio idoneo a delimitare la discrezionalità del Governo nel determinare il contributo;

che é intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che il Giudice conciliatore di Arcore, con ordinanza emessa il 25 maggio 1985 nel corso di analogo giudizio, ha sollevato la medesima questione, prospettando anche, come ulteriore profilo, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, che la norma denunziata concreterebbe in relazione all'art. 4, quarto comma, della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (<Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti>), determinando una deteriore condizione per i rapporti contrattuali in argomento (ai quali e imposto il contributo), rispetto alla generale disciplina assicurativa della responsabilità civile.

Considerato che entrambe le ordinanze denunziano le medesime disposizioni di legge secondo profili analoghi o connessi, si che i relativi giudizi possono essere riuniti;

che nel regime previgente al denunziato art. 8, l'ente, che aveva erogato a favore del danneggiato da sinistro stradale delle prestazioni sanitarie facenti carico al Servizio sanitario aveva facoltà di rivalersi, per il rimborso delle stesse, nei confronti del responsabile civile, dell'assicuratore ovvero dell'impresa designata ex art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

che successivamente, con la disposizione impugnata, é stato introdotto il meccanismo di un unico contributo, determinato in ragione percentuale sull'intero monte premi e sostitutivo delle predette azioni di rivalsa;

che tale previsione non concreta affatto l'asserita imposizione di una contribuzione non determinata con legge prospettata come lesiva dell'art. 23 della Costituzione, bensì si limita a predeterminare uno dei costi tecnici dei sinistri oggetto dell'assicurazione, con finalità di snellimento rispetto alle procedure di rivalsa;

che, infatti, l'ultimo comma del citato art. 8, disponendo che - ai fini della formazione delle tariffe dei premi - il contributo in argomento non fa parte integrante della componente caricamenti di dette tariffe, chiarisce come l'esborso sopportato in passato dall'assicuratore in conseguenza delle predette azioni di rivalsa non possa più essere da questi computato nei costi, essendo ora sostituito da un prelievo forfettario e preventivo;

che quest'ultimo non é pertanto una prestazione patrimoniale aggiuntiva imposta all'assicurato, bensì una mera componente tariffaria determinata annualmente (ed analogamente a quanto avviene per le percentuali destinate al conto consortile ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada) sulla base della rilevazione statistica dei costi sostenuti a tale titolo dal Servizio sanitario nazionale, sentita l'organizzazione sindacale di categoria degli assicuratori;

che la dimensione quantitativa dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti giustifica, all'evidenza, una disciplina peculiare e differenziata dell'assicurazione della relativa responsabilità ed esclude la prospettata disparità di trattamento rispetto al generale regime della responsabilità civile, (segnatamente rispetto alle previsioni di cui agli artt. da 2050 a 2053 c.c., citate dal Giudice conciliatore di Arcore);

che la norma di cui all'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (concernente la facoltà di rivalsa delle Regioni) appare del tutto erroneamente richiamata dal Giudice conciliatore di Arcore nel corso di un giudizio di ripetizione d'indebito;

che entrambe le questioni risultano pertanto prive di qualsiasi fondamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 (<Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia>), sollevata dal Pretore di Monza e dal Giudice conciliatore di Arcore, in relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (<Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti>), sollevata dal Giudice conciliatore di Arcore, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.