Ordinanza n.197 del 1988

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ORDINANZA N.197

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 180, 181, 182 e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (<Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore>), promossi con ordinanze emesse il 29 marzo 1984 e il 18 ottobre 1985 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il 7 marzo 1985 dal Pretore di Novara, iscritte rispettivamente al n. 1046 del registro ordinanze 1984, al n. 575 del registro ordinanze 1985 e al n. 544 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 bis dell'anno 1985 e nn. 8 e 49, prima Serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione di Vitti Antonio ed altri, del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara ha rifiutato l'iscrizione all'Albo di un ufficiale superiore del genio in ausiliaria ed il Pretore di Novara ha elevato a carico del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Consiglio, imputazione per abuso di ufficio commesso in concorso tra loro sollevando inoltre questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, degli artt. 180 e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (<Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore>), in quanto dette norme consentono agli ufficiali superiori di artiglieria e del genio militare di ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere senza essere in possesso di laurea e senza aver sostenuto l'esame di Stato;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti i professionisti di cui sopra, imputati del reato p. e p. dagli artt. 110 e 323 del codice penale, in qualità di membri del Consiglio, insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della questione;

che, con ordinanza emessa il 29 marzo 1984 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, adito con ricorso dal predetto ufficiale avverso la deliberazione del Consiglio dell'Ordine di Novara che gli aveva negato l'iscrizione, ha sollevato la medesima questione, limitatamente all'art. 180 citato;

che lo stesso Consiglio Nazionale, adito con analogo ricorso da altro ufficiale, con successiva ordinanza del 18 ottobre 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, 181, 182 e 184, del r.d. del 31 agosto 1933, n. 1592, in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, estendendo le censure di incostituzionalità anche alle conformi previsioni dettate per gli ufficiali delle armi navali, dell'arma aeronautica nonchè del genio navale ed aeronautico e rilevando la disparità di trattamento rispetto a coloro che debbono affrontare e superare un corso di laurea ed un esame di Stato;

che, nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memorie i Consigli dell'Ordine degli Ingegneri delle Provincie di Novara e di Roma (costituitosi quest'ultimo oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione della ordinanza nella Gazzetta Ufficiale), nonche le parti private, ulteriormente insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale.

Considerato che le ordinanze trattano questioni analoghe e che i relativi giudizi possono essere riuniti;

che le norme impugnate individuano una serie di requisiti necessari per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere quali: 1) il conseguimento della laurea in ingegneria ovvero di un titolo di studio equipollente (superamento dei corsi presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio, conseguimento di uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Marina); 2) il servizio prestato per periodi di tempo predeterminati in uffici e stabilimenti militari di specifico carattere tecnico; 3) l'effettivo accertamento del possesso delle necessarie cognizioni tecniche, compiuto dall'autorità militare e da questa certificato;

che gli indicati titoli professionali sono configurati dall'art. 184 del citato r.d., come altrettante condizioni per l'emissione del decreto di abilitazione da parte del Ministro della pubblica istruzione;

che l'iscrizione all'Albo é logicamente conseguente alla concessione dell'abilitazione stessa, sì che nel momento in cui il Consiglio dell'Ordine esercita tale sua attribuzione le norme denunziate vengono in evidenza soltanto in via mediata come presupposti legittimanti un provvedimento amministrativo già ottenuto dall'interessato;

che, peraltro, rientra negli esclusivi compiti del legislatore l'individuazione del rapporto di equipollenza tra corsi di studi che si svolgono presso Istituti o Accademie militari ed insegnamenti impartiti presso le Facoltà universitarie, come pure si inquadra nell'attività legislativa di scelta tra più soluzioni possibili l'equiparare o meno gli esami sostenuti ed i titoli conseguiti nel corso della carriera militare ai requisiti occorrenti per l'esercizio dell'attività professionale;

che il giudizio di costituzionalità non può quindi essere ammesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 180, 181, 182 e 184 del r.d. del 31 agosto 1933, n. 1592 (<Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore>), sollevate dal Pretore di Novara e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con le ordinanze di cui in epigrafe in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.