Ordinanza n.196 del 1988

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ORDINANZA N.196

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 luglio 1978, n. 392 (<Disciplina delle locazioni di immobili urbani>), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1983 dalla Corte d'appello di Palermo-Sezione promiscua-iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984.

Visti l'atto di costituzione di Bajardi Amalia, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, adito per il rilascio di un immobile destinato ad uso diverso dall'abitativo, dopo aver accertato la soggezione del contratto al regime transitorio di cui alla legge n. 392 del 1978 aveva respinto la domanda e ritenuto l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate;

che la Corte d'appello di Palermo, con ordinanza emessa il 20 maggio 1983 ha invece sollevato questione di legittimità costituzionale: 1) degli artt. 67 e 68 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (<Disciplina delle locazioni di immobili urbani>), in relazione agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui dette norme assoggettano le locazioni per uso non abitativo ad un generale regime vincolistico imponendo un intollerabile sacrificio al locatore; 2) dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392 in riferimento agli artt. 70 e 72 della Costituzione per non essersi regolarmente concluso il procedimento di formazione della legge medesima con la votazione finale di ciascuna Camera sullo stesso testo;

che a parere del giudice a quo le disposizioni impugnate realizzerebbero una disparità di trattamento tra i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 392 del 1978 in ragione della diversa epoca della loro stipulazione, nonchè tra questa categoria di rapporti e le locazioni soggette al regime definitivo; inoltre il testo dell'art. 73 della legge citata, approvato dalla Camera dei deputati, non corrisponderebbe a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituita la parte attrice privata, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale (e depositando altresì memoria nell'imminenza del giudizio);

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della prima questione e per l'inammissibilità della seconda.

Considerato che la Corte, con la sentenza 3 aprile 1984, n. 89, ha chiarito la ratio del regime transitorio previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 per i contratti relativi ad uso diverso da quello abitativo, richiamando la razionalità di una scelta legislativa atta a disciplinare, attraverso siffatto sistema normativo, il passaggio ad un definitivo assetto di tali locazioni sulla base del nuovo ed organico quadro dalla stessa legge delineato per il regime definitivo;

che, pertanto, la previsione di due differenti discipline per i contratti venuti in essere successivamente alla legge citata e per quelli in corso alla data d'entrata in vigore della stessa trova giustificazione nell'esigenza più sopra indicata;

che parimenti é del tutto logica l'individuazione di scadenze differenziate per contratti sorti in tempi diversi;

che l'art. 73 della citata legge n. 392 del 1978, unica disposizione per la quale il giudice a quo rileva la difformità tra il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e quello approvato dalla Camera dei deputati, concernendo le ipotesi di recesso del locatore, non appare applicabile nel giudizio in corso dinanzi al giudice rimettente, avente ad oggetto una domanda di rilascio fondata sulla prospettata illegittimità costituzionale degli artt. 67 e 68 citati;

che, peraltro, la norma in argomento, già all'epoca dell'emissione della ordinanza di rimessione, risultava modificata dall'art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in legge 31 marzo 1979, n. 93.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 27 luglio 1978, n. 392 (<Disciplina delle locazioni di immobili urbani>), nonchè degli artt. 67 e 68 della legge medesima sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 70 e 72 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.