Sentenza n.188 del 1988

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SENTENZA N.188

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 3 agosto 1979, depositato in Cancelleria il 7 successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1979, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della decisione governativa di rinviare - limitatamente all'art. 5 - il disegno di legge provinciale concernente <Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno 1979 (legge finanziaria)>.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con il presente conflitto la Provincia di Bolzano ricorre contro l'atto di rinvio governativo della sua legge finanziaria relativa al 1979 (<Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno 1979>) perchè detto rinvio, mentre muove censure all'art. 5 della indicata legge finanziaria, contemporaneamente ha vistato le restanti disposizioni con la sola esclusione del suddetto articolo 5.

La ricorrente, pertanto, contesta il fatto che il Governo, invece di rinviare tutta la legge provinciale in esame per via della ritenuta illegittimità del suo articolo 5, ha vistato i restanti articoli violando così l'art. 55 dello Statuto speciale che tale ipotesi non prevede (come non la prevede l'art. 127 Cost. per le regioni ordinarie), e alterando i rapporti fra Presidente della Provincia e Consiglio.

Ed invero, secondo la ricorrente, se il Presidente non procedesse alla promulgazione della parte della legge vistata, si renderebbe inadempiente a quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto e, per converso, se vi provvedesse stralciando la norma impugnata, verrebbe promulgato un testo diverso da quello approvato dal Consiglio.

Secondo la Provincia ricorrente, inoltre, si sarebbe verificata lesione dell'autonomia del Consiglio, che solo con riferimento all'art. 5, ma non agli altri articoli vistati, potrebbe scegliere se confermare la disposizione impugnata, modificarla o non riapprovarla più.

Sempre secondo la ricorrente, infine, il potere di rinviare parzialmente una legge regionale, vistando il resto, il Governo avrebbe solo con riferimento all'esercizio provvisorio del bilancio e, comunque, l'art. 7 della legge n. 335 del 1976 che lo prevede non si applicherebbe alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la reiezione dei motivi del ricorso.

All'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

L'art. 5 della legge della Provincia di Bolzano indicata in narrativa, rinviato con l'atto impugnato in questa sede, riguarda una materia (indennità per viaggi di servizio ai membri della Giunta provinciale) che e stata diversamente disciplinata dalla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 15 (B.U. 17 giugno 1980 n. 32) recante <Parziali modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, sulla determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale>. Avendo l'art. 2 di detta legge regionale n. 15 del 1980 sostituito la disposizione oggetto delle censure governative, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.