Ordinanza n.170 del 1988

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ORDINANZA N.170

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, primo e secondo comma, e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10/1a s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1985 la Commissione tributaria di primo grado di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, primo e secondo comma, e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni);

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

che, secondo la rimettente Commissione, l'art. 9 del citato d.P.R. sarebbe viziato-ex art. 76 Cost. -da eccesso di delega, giacche, mentre la legge di delegazione (n. 825 del 1971) all'art. 8 n. 4, enuncia <l'irrilevanza>, ai fini della determinazione dell'imponibile, delle alienazioni poste in essere negli ultimi mesi, se non sia fornita la valida prova dell'investimento, il legislatore delegato avrebbe ritenuto compresi nell'attivo ereditario i beni in ogni caso trasferiti negli ultimi sei mesi; inoltre avrebbe accresciuto l'asse ereditario di un <valore> stabilito senza riferimento al prezzo di vendita, entro i cui limiti soltanto potrebbe essere fornita dagli eredi la prova idonea ad ottenere la detrazione; avrebbe limitato, infine, la detrazione alle sole somme reinvestite nell'acquisto dei beni soggetti all'imposta indicati nella dichiarazione;

che il meccanismo dell'art. 9, in tali sensi concepito, violerebbe, altresi, gli artt. 3 e 53 Cost.;

che viene dedotta, poi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, sempre del citato d.P.R. n. 637, poichè, colpendosi gli ascendenti e i discendenti legittimi con la c.d. imposta globale, da ripartire tra gli eredi in proporzione delle quote di ciascuno, non terrebbe conto della capacita contributiva dei singoli, con violazione-anche in tale ipotesi - degli artt. 3 e 53 Cost.;

Considerato che, per quanto attiene all'art. 9 del d.P.R. n. 637, la norma e coerente ai criteri della delega, fissati con l'art. 8 della l. 9 ottobre 1971 n. 825, la dove si concretizza, per i fini di deroga alla <irrilevanza> delle alienazioni di beni poste in essere negli ultimi sei mesi di vita del dante causa, la disciplina della prova dell'investimento o del reimpiego del ricavo di tali vendite, cosi come indicato dal legislatore delegante;

che per quanto attiene al riferimento nella determinazione dell'asse al valore dei beni alienati (e non al prezzo) é da rilevare che l'asse imponibile, nel sistema in parola, si adegua appunto, giusta il disposto della legge di delegazione (art. 8, n. 2) al principio di <commisurazione dell'imposta al valore>;

che in ordine all'assunto di limitazione della detrazione alle sole somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta, e indicati nella dichiarazione, non tali somme soltanto risultano in effetti detraibili, secondo la normativa;

che per gli identici dubbi di illegittimità delle norme, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., va rilevato che nel sistema in esame la base imponibile, riportata al valore venale dei beni, coinciderebbe-e ciò vale anche per i termini generali della dedotta questione-tendenzialmente con il prezzo di mercato;

che, infine, per l'eccezione- ex artt. 3 e 53 Cost. - di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 637 impugnato, in quanto l'imposta globale, ripartita pro-quota fra gli eredi, postulerebbe una irrazionale violazione della capacita contributiva del singolo, va ricordato che l'imposizione tributaria inerente alla successione e in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioé, l'eredita come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (sentenza n. 68 del 1985);

che pertanto le questioni come sopra sollevate sono manifestamente infondate, osservandosi peraltro che - giusta l'art. 11 della l. 17 dicembre 1986 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni) - ricorrendone gli estremi, il valore imponibile potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30% dell'accertato.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 (primo e secondo comma) e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.